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Home Fabrizio Marongiu Buonaiuti Didattica 2022/2023 Diritto internazionale privato

Diritto internazionale privato

  • A.A. 2022/2023
  • CFU 8
  • Ore 40
  • Classe di laurea LMG/01
Fabrizio Marongiu Buonaiuti / Professore di ruolo - I fascia (GIUR-09/A)
Dipartimento di Giurisprudenza
Prerequisiti

Benché non vi siano propedeuticità formali, una conoscenza del diritto privato e del diritto dell'Unione europea costituiscono presupposti impliciti di un'adeguata comprensione dei temi trattati nel corso.

Obiettivi del corso

I rapporti giuridici transnazionali, sia di carattere personale e familiare, sia di carattere commerciale e professionale, sempre più frequenti nel mondo interconnesso di oggi, sollevano questioni di diritto internazionale privato. Il corso intende affrontare queste questioni mediante un approccio pratico, basato sull'esame della giurisprudenza, particolarmente di quella della Corte di giustizia dell'Unione europea, in modo da sviluppare negli studenti la capacità di applicare le regole astratte della materia, concernenti la giurisdizione, la legge applicabile, il riconoscimento e l'esecuzione di sentenze ed atti stranieri, alla realtà concreta dei rapporti transnazionali.
Il corso si rivolge in modo particolare agli studenti che sceglieranno i percorsi formativi opzionali per Giurista forense e per Giurista d'impresa, fornendo gli strumenti per svolgere entrambi i ruoli nella dimensione non più solamente nazionale dei rapporti giuridici e delle attività economiche.

Programma del corso

Il Corso tratterà dei seguenti temi:

1. Il problema del diritto internazionale privato: la pluralità e diversità dei sistemi giuridici nazionali in un mondo sempre maggiormente interconnesso.
1.1. I principali metodi per la soluzione dei problemi di diritto internazionale privato: il ricorso al diritto materiale uniforme e il ricorso alle regole di diritto internazionale privato, e i diversi metodi secondo i quali queste possono operare.
1.2. La coesistenza di diversi livelli di disciplina della materia: regole di diritto internazionale privato nazionali; convenzioni internazionali di diritto internazionale privato e atti adottati nel contesto di organizzazioni di integrazione economica regionale, con particolare riferimento all'Unione europea e alla sua azione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.
1.3. Le questioni giuridiche principali regolate dal diritto internazionale privato: l'attribuzione della giurisdizione; l'individuazione della legge applicabile e il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e atti stranieri, e l'interrelazione tra queste questioni apparentemente autonome.
2. L'attribuzione della giurisdizione: quadro delle disposizioni pertinenti (principali regolamenti adottati dall'Unione europea: regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la materia civile e commerciale, c.d. Bruxelles I-bis; regolamento (UE) 2019/1111, relativamente alla materia matrimoniale e di potestà genitoriale, c.d. Bruxelles II-ter; accenni agli altri regolamenti in materia di obbligazioni alimentari, successioni, rapporti patrimoniali tra coniugi e effetti patrimoniali delle unioni registrate; ruolo delle convenzioni internazionali e della disciplina nazionale, contenuta nella legge 31 maggio 1995, n. 218).
3. L'individuazione della legge applicabile: un quadro delle c.d. questioni generali del diritto internazionale privato: qualificazione; rinvio; questioni preliminari; norme di applicazione necessaria; ordine pubblico, e della disciplina contenuta nei principali regolamenti dell'Unione europea (regolamento (CE) n. 593/2008 in materia di obbligazioni contrattuali; regolamento (CE) n. 864/2007, in materia di obbligazioni extracontrattuali); accenni agli altri regolamenti che contengono disposizioni sulla legge applicabile in altri ambiti; coordinamento con le convenzioni internazionali e con le norme della legge 31 maggio 1995, n. 218.
4. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere: quadro delle disposizioni pertinenti (principali regolamenti adottati dall'Unione europea: regolamento (UE) n. 1215/2012, concernente la materia civile e commerciale, c.d. Bruxelles I-bis; regolamento (UE) 2019/1111, relativamente alla materia matrimoniale e di potestà genitoriale, c.d. Bruxelles II-ter; accenni agli altri regolamenti in materia di obbligazioni alimentari, successioni, rapporti patrimoniali tra coniugi e effetti patrimoniali delle unioni registrate; ruolo delle convenzioni internazionali e della disciplina nazionale, contenuta nella legge 31 maggio 1995, n. 218).
5. Il riconoscimento di status personali e familiari creati all'estero: il riconoscimento di atti e documenti pubblici stranieri e delle situazioni giuridiche in quanto tali.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) Franco Mosconi, Cristina Campiglio Diritto internazionale privato e processuale, Parte generale e obbligazioni, IX ed. UTET Giuridica - Wolters Kluwer Italia SpA, Milano, 2020 » Pagine/Capitoli: (tutto)
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Gli studenti che frequenteranno regolarmente il corso potranno studiare sugli appunti delle lezioni, integrati dai materiali didattici (fonti, giurisprudenza, articoli di dottrina) indicati dal docente, i quali saranno di regola pubblicati sulla pagina web dell'insegnamento. Gli studenti non frequentanti studieranno sul libro di testo indicato, avendo cura di consultare le fonti normative citate nel testo stesso, con particolare riferimento ai regolamenti UE citati e alla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (l. 31 maggio 1995, n. 218, come successivamente modificata). Potranno fare riferimento, a tal fine, ai testi normativi che verranno inseriti dal docente in un'apposita cartella sulla pagina web dell'insegnamento.

Metodi didattici
  • Il corso si svolgerà con lezioni frontali, integrate con la discussione di casi, con particolare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'interpretazione dei regolamenti UE relativi ai diversi profili della materia, al fine di sviluppare negli studenti la capacità di affrontare con consapevolezza le questioni che si pongono in termini di applicazione delle regole esaminate nella realtà concreta dei rapporti giuridici transnazionali.
Modalità di valutazione
  • Gli esami si svolgeranno in forma scritta e orale. La prova scritta si baserà su domande a risposta aperta, sulle diverse parti della materia come trattata nel corso (per gli studenti frequentanti) ovvero nel libro di testo (per i non frequentanti). Nel caso in cui gli esami dovessero svolgersi a distanza, la prova scritta si potrà basare su domande a risposta multipla. La prova orale, la quale presuppone il previo superamento della prova scritta, potrà comportare un'ulteriore domanda volta a meglio precisare il voto finale. Gli studenti frequentanti potranno sostenere una prova scritta intermedia, relativa agli argomenti trattati nelle prima parte del corso. I frequentati che avranno superato tale prova intermedia, sosterranno la prova finale solamente sugli argomenti trattati nella restante parte del corso.
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

Inglese, Francese (per l'eventuale consultazione di materiali non disponibili in italiano)

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

Inglese, Francese (per gli studenti stranieri che ne facciano richiesta)

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 Notizie
  Materiali didattici
Avviso
I materiali didattici sono reperibili nella stanza Teams al link di seguito
Info
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  •  Laboratorio di diritto internazionale privato: discussione di casi

    In questa cartella si riportano i materiali relativi ai casi oggetto di discussione negli incontri del Laboratorio.

    • F. Marongiu Buonaiuti, Recognition in Italy of Filiation Established Abroad by Surrogate Motherhood, between Transnational Continuity of Personal Status and Public Policy

      Link a uno scritto del docente, pubblicato in open access sulla rivista online Cuadernos de derecho transnacional (2019, n. 2), di commento alla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 12193/2019, di cui sopra. Si veda anche, infra, un successivo scritto dal titolo "The evolution of the position of Italian Case law concerning public policy in transnational family matters, in view of some recent judgments of the Italian Court of Cassation and Constitutional Court", pubblicato in open access sulla medesima rivista online (2022, n. 1), nel quale il docente prosegue le sue riflessioni in argomento, alla luce di alcune pronunce successive, della Corre di cassazione e della Corte costituzionale, ugualmente relative alla problematica dell'ordine pubblico come limite al riconoscimento di situazioni giuridiche di carattere personale e familiare costituite all'estero.

    • Corte di cassazione, sez. I civ., sentenza 7 agosto 2020, n.16804 (sull'ordine pubblico, con riferimento al riconoscimento di una sentenza di scioglimento del matrimonio per ripudio unilaterale della moglie da parte del marito)

      Nella sentenza la Corte di cassazione ha affermato la contrarietà all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, di una sentenza emessa da un tribunale palestinese, di scioglimento di un matrimonio sharaitico a seguito del ripudio unilaterale della moglie da parte del marito. Al riguardo, per quanto il riconoscimento di un provvedimento di questo tipo presentasse al tempo stesso profili di incompatibilità con l'ordine pubblico c.d. veramente internazionale, in termini di violazione del principio di eguaglianza tra i generi e di mancato rispetto del diritto al contraddittorio nei procedimenti giudiziari, la sentenza della Cassazione attribuisce rilievo anche a profili di incompatibilità con i principi fondamentali ispiranti la disciplina italiana in materia di scioglimento del matrimonio, con particolare riferimento alla necessità di accertare l'effettiva cessazione della comunione di vita tra i coniugi. In questo senso, la sentenza appare aderire alla visione più tradizionale di ordine pubblico internazionale, ovvero di ordine pubblico nell'accezione internazionalprivatistica del termine, il cui contenuto materiale non può limitarsi a quei soli principi internazionalmente condivisi o costituzionalmente previsti in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona umana, bensì ricomprende altresì quei principi fondamentali insiti nell'ordinamento giuridico nazionale che trovano espressione anche in norme di legge ordinaria, secondo la ricostruzione accolta dalle Sezioni unite nella sentenza n. 12193/2019 (v. supra).

    • Corte di cassazione, sez. I civ., ordinanza 14 agosto 2020, n. 17170 (sull'ordine pubblico, con riferimento al riconoscimento di una sentenza di scioglimento del matrimonio per ripudio unilaterale della moglie da parte del marito)

      L'ordinanza della sezione I civile della Corte di cassazione tratta, similmente alla sentenza del 7 agosto 2020, n. 16804 della medesima sezione (v. supra), del riconoscimento in Italia di una sentenza di un tribunale, in questo caso, iraniano, di scioglimento del matrimonio per ripudio unilaterale della moglie da parte del marito. Adottando un approccio più sommario alla questione, l'ordinanza appare aderire maggiormente ad una prospettiva tesa ad interpretare l'ordine pubblico come limite al riconoscimento delle sentenze straniere ex art. 64 della legge n. 218/1995 come riferito ai principi che trovano espressione nelle norme internazionali sulla tutela dei diritti umani e nella Costituzione, secondo la soluzione accolta in una precedente sentenza della I sezione civile, n. 16599/2016 in materia di riconoscimento della filiazione costituita all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata, riducendo il rilievo dei principi che trovano espressione nelle leggi ordinarie.

    • F. Marongiu Buonaiuti, The evolution of the position of Italian Case law concerning public policy in transnational family matters, in view of some recent judgments of the Italian Court of Cassation and Constitutional Court

      Link a un articolo del docente, pubblicato in open access sulla rivista on-line Cuadernos de derecho transnacional (n. 1/2022), sull'evoluzione della posizione della giurisprudenza italiana in tema di ordine pubblico nel diritto internazionale privato della famiglia, con particolare riguardo al riconoscimento di decisioni che accertino l'esistenza di un rapporto di filiazione derivante dal ricorso alla maternità surrogata (Cass., sez. un. civ., sent. 12193/2019, v. supra, in questa cartella), ovvero che dispongano l'adozione piena a favore di una coppia di persone dello stesso sesso (Cass., sez. un. civ., sent. 9006/2021, v. supra, in questa cartella), ovvero di omologa di ripudi unilaterali in base alle leggi di paesi di diritto islamico.

    • Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 9 novembre 2000, in causa C-381/98, Ingmar GB Ltd c. Eaton Leonard Technologies Inc.

      La sentenza della Corte di giustizia afferma il carattere internazionalmente imperativo, nei confronti delle leggi degli Stati terzi, delle disposizioni contenute nelle direttive europee di armonizzazione volte a garantire una protezione minima alle parti deboli di determinati rapporti, con specifico riferimento alla direttiva 86/653/CEE sul coordinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti il trattamento degli agenti commerciali indipendenti. In concreto, la Corte ha affermato che nella misura in cui l'attività dell'agente commerciale indipendente si sia svolta all'interno di uno Stato membro (nel caso di specie, il Regno Unito, al tempo paese membro) la scelta ad opera delle parti della legge di un paese terzo (nella specie, lo Stato della California, nel quale aveva sede la società preponente) non potrà pregiudicare l'applicazione delle disposizioni imperative contenute nella direttiva, ovvero nella legislazione nazionale adottata dallo Stato membro interessato in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva stessa (si vedano in particolare i paragrafi 20 s. della motivazione).

    • F. MARONGIU BUONAIUTI, LE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS COME NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA, IN: IL DIRITTO NELLA PANDEMIA. TEMI, PROBLEMI, DOMANDE, EUM - EDIZIONI UNIVERSITÀ DI MACERATA, 2020

      Link alla pagina web relativa a un volume pubblicato come e-book in open access sul sito dell'EUM - Edizioni Università di Macerata (cliccare sul bottone "accedi al full text" che compare sulla pagina web sotto i nomi dei curatori del volume), che raccoglie gli atti di un seminario online sui problemi giuridici posti dalla pandemia da Covid 19 tenutosi nel maggio 2020. Si veda in particolare lo scritto del docente intitolato "Le disposizioni adottate per fronteggiare l’emergenza coronavirus come norme di applicazione necessaria", che figura alle pagine 235-256 del volume, nel quale si discute del carattere di applicazione necessaria espressamente conferito dal decreto-legge c.d. "Cura Italia", adottato nella prima fase dell'emergenza pandemica, ad alcune disposizioni contenute nel decreto stesso, volte a introdurre un regime di ristori a favore degli acquirenti di servizi di trasporto passeggeri e di pacchetti di viaggio colpiti dalle misure restrittive adottate per il contenimento della diffusione del virus, nell'ottica di un contemperamento con gli interessi degli operatori del settore.

    • United Kingdom Supreme Court, sentenza del 12 febbraio 2021, Okpabi and Others v. Royal Dutch Shell Plc

      La sentenza, che formerà oggetto di discussione nella riunione del Laboratorio di diritto internazionale privato di martedì 29 novembre, ore 13-15, riguarda la disciplina della giurisdizione relativamente alle azioni civili risarcitorie rivolte nei confronti di una società multinazionale del settore petrolifero per i danni all'ambiente causati dalle attività estrattive svolte dalle società controllate operanti in paesi extraeuropei. La sentenza riveste particolare interesse, in quanto ha affermato la giurisdizione nei confronti della società madre, avente sede, nel caso di specie, nel Regno Unito, e quindi, al tempo in cui venne introdotta la domanda, in uno Stato membro dell'Unione europea soggetto alla disciplina contenuta nel regolamento (UE), n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis), sulla base del "duty of care" che tale società avrebbe dovuto prestare nel senso di assicurare che la condotta delle proprie società controllate operanti in Paesi terzi si conformasse a corretti standard di tutela dell'ambiente.

    • Progetto di raccomandazione del Parlamento europeo alla Commissione europea, concernente l'introduzione di modifiche al regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) relativamente alle azioni rivolte nei confronti delle società multinazionali

      Nel progetto di raccomandazione del Parlamento europeo si invitava la Commissione europea a presentare una proposta di modifica della disciplina della giurisdizione in materia civile e commerciale contenuta nel regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) nel senso di estendere, per un verso, i criteri di giurisdizione per connessione contemplati dall'art. 8 del regolamento in termini tali da consentire l'affermazione della giurisdizione dei giudici dello Stato membro nel quale è domiciliata una società multinazionale anche in relazione alle domande connesse rivolte nei confronti di società controllate domiciliate in un Paese terzo, e, per altro verso, nel senso di prevedere che i giudici di un Paese membro potessero esercitare la propria giurisdizione a titolo di forum necessitatis nei confronti di società appartenenti a gruppi di carattere mutinazionale ove non fosse materialmente possibile, ovvero ragionevolmente sostenibile, intraprendere un'azione giudiziaria negli Stati terzi in cui tali società fossero domiciliate (v. pp. 31-33 del documento). Il progetto di raccomandazione non ha sino a questo momento avuto seguito.

    • Raccomandazione del Groupe européen de droit international privé alla Commissione europea concernente i profili di diritto internazionale privato della proposta di direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

      La raccomandazione del Groupe européen de droit international privé, associazione scientifica che raccoglie alcuni dei più influenti studiosi di diritto internazionale privato dei diversi paesi europei, propone, tra gli altri profili, l'introduzione nel testo del regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) di apposite disposizioni che consentano di introdurre azioni davanti ai giudici di uno Stato membro in relazione ad attività ricadenti nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva nei confronti di società non domiciliate in un Paese membro, quando si sia in presenza di un rapporto di connessione con domande parallele rivolte nei confronti di società domiciliate in uno Stato membro, oppure, a titolo di forum necessitatis, quando non sia possibile, ovvero ragionevolmente proponibile, intraprendere un'azione nei confronti di queste ultime società innanzi ai giudici dello Stato terzo in cui siano domiciliate o in cui abbiano svolto le loro attività. Le soluzioni prospettate riecheggiano quelle contemplate nella proposta di raccomandazione del Parlamento europeo di cui sopra.

    • Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità

      La proposta di direttiva, presentata dalla Commissione europea il 23 febbraio 2022, non recepisce le raccomandazioni avanzate dal Parlamento europeo e dal Groupe européen de droit international privé sopra riportate con riferimento alla prospettata modifica delle regole di giurisdizione contenute nel regolamento Bruxelles I-bis, limitandosi, per quanto attiene ai profili di diritto internazionale privato della disciplina dei doveri di diligenza delle imprese, a stabilire, all'art. 22, par. 5, che gli Stati membri dovranno fare in modo che la responsabilità prevista dalle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono le regole sulla responsabilità delle imprese per violazione degli standards fissati dalla direttiva stessa sia di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in proposito non sia il diritto di uno Stato membro.

    • Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 febbraio 2021, n. 2867

      La sentenza, che formerà oggetto di discussione, unitamente ad altra sentenza della High Court of Justice inglese riportata più sotto, nella riunione del Laboratorio di diritto internazionale privato in programma per mercoledì 30 novembre, ore 13-15, riguarda l'individuazione della legge applicabile ad una successione che presenta al tempo stesso contatti con l'Italia, paese il cui sistema di diritto internazionale privato in materia di successioni, contenuto, al tempo della domanda, nella legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 e seguenti, è ispirato al modello unitario (la legge applicabile alla successione regola la successione in tutti i beni de cuius, mobili o immobili ed ovunque situati), e col Regno Unito, paese il cui sistema di diritto internazionale privato è invece ispirato al modello scissionista (la legge personale del de cuius, vale a dire del Paese in cui egli ha il proprio domicile, regola la successione nei beni mobili, mentre la successione negli immobili è regolata dalla legge del paese in cui essi sono situati). La coesistenza di sistemi diversi di diritto internazionale privato dà luogo al problema del rinvio, disciplinato dall'art. 13 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ovvero, per le successioni apertesi dall'agosto 2015, dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 650/2012 sul diritto internazionale privato delle successioni.

    • F. Marongiu Buonaiuti, The Law Applicable to Succession, Between Unity and Splitting of the Relevant Legal Regime. The Role of Renvoi

      Link a un articolo pubblicato in open access dal docente sulla rivista online "The Italian Review of International and Comparative Law", 2021, n. 2, di commento alla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 5 febbraio 2021, n. 2867, di cui sopra.

    • High Court of Justice (England and Wales), sentenza 15 luglio 2021, Pescatore v. Valentino and Others

      La sentenza, che formerà oggetto di discussione, parallelamente alla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 5 febbraio 2021, n. 2867, sopra riportata, nella riunione del Laboratorio di diritto internazionale privato di mercoledì 30 novembre, ore 13-15, tratta ella giurisdizione e, in via incidentale, della legge applicabile in relazione ad una successione che presenta al tempo stesso contatti con l'Italia e il Regno Unito, ripresentando il problema del coordinamento tra sistemi di diritto internazionale privato delle successioni ispirati ai due diversi modelli unitario e scissionista. Diversamente dal caso oggetto della sentenza della Corte di cassazione sopra riportata, nel caso oggetto della pronuncia della High Court inglese la disciplina applicabile da parte dei giudici italiani è da rinvenirsi nel regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni, e non più nelle disposizioni della legge 31 maggio 1995, n. 218, che, ratione temporis veniva in considerazione nella precedente sentenza.

    • F. Marongiu Buonaiuti, Il diritto internazionale privato delle successioni in casi collegati al Regno Unito: riflessioni sulla sentenza Pescatore

      Testo in pre-print di un articolo del docente, successivamente pubblicato, con adattamenti, nella rivista "Trusts e attività fiduciarie", 2022, n. 4, di commento alla sentenza della High Court inglese nel caso Pescatore, di cui sopra.

    • Corte di giustizia UE, sentenza 21 dicembre 2021, in causa C-251/20, Gtflix TV c. DR

      Testo della sentenza oggetto d'esame nel primo incontro del Laboratorio (martedì 22 novembre, ore 13,15)

    • F. Marongiu Buonaiuti, Jurisdiction Concerning Actions by a Legal Person for Disparaging Statements on the Internet: The Persistence of the Mosaic Approach

      Link a un articolo pubblicato in open access dal docente sulla rivista online European Papers, di commento alla sentenza della Corte di giustizia GtflixTV c. DR, che formerà oggetto d'esame nel primo incontro del laboratorio.

  •  Notte europea dei ricercatori: materiali per il processo simulato

    In questa cartella si riportano alcuni materiali utili alla comprensione delle questioni oggetto del processo simulato che si svolgerà nel cortile interno del Dipartimento di Giurisprudenza martedì 27 settembre p.v. dalle ore 17 alle ore 19. Gli studenti frequentanti il corso di Diritto internazionale privato, per i quali il processo simulato vale come attività integrativa del corso, sono invitati a studiare preventivamente i materiali in modo da poter intervenire nella discussione del caso oggetto d'esame.

    • Locandina
    • The UK's Northern Ireland Protocol Bill

      Scheda di sintesi elaborata dall'Ufficio ricerca del Parlamento europeo della problematica posta dal Northern Ireland Protocol Bill, un disegno di legge presentato dal Governo britannico che mira a dare un'attuazione limitativa nell'ordinamento interno del Regno Unito al Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord allegato all'accordo di recesso (Withdrawal Agreement) del Regno Unito dall'Unione europea. La scheda, in lingua inglese, contiene links ad ulteriore documentazione che può essere consultata al fine di un ulteriore approfondimento della questione.

    • Northern Ireland Protocol Bill: UK Government Legal Position

      Testo della posizione espressa in termini giuridici dal Governo britannico in merito alla supposta legittimità della scelta di adottare unilateralmente, a mezzo di un atto legislativo interno (il cui disegno di legge (bill of law) è stato presentato sotto il titolo di Northern Ireland Protocol Bill), misure volte a limitare l'incidenza del Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord all'accordo di recesso sui traffici commerciali tra l'Irlanda del Nord e il resto del Regno Unito (il problema fondamentale essendo che, dovendo rimanere aperta la frontiera tra l'Irlanda del Nord e l'Irlanda per tenere fede agli Accordi del venerdì santo (Good Friday Agreements) conclusi a Belfast nel 1998 per risolvere la questione nord-irlandese, dal momento in cui il Regno Unito è uscito dallo spazio doganale dell'Unione europea per effetto della Brexit, mentre l'Irlanda è tuttora membro, devono essere svolti controlli sulle merci al passaggio della frontiera marittima tra l'Irlanda del Nord e la Gran Bretagna, essenzialmente per i beni che non siano destinati al solo consumo interno dell'Irlanda del Nord). Il governo del Regno Unito tende, in modo assai opinabile, a giustificare la misura unilaterale intrapresa, al di fuori della soluzione di carattere negoziale espressamente prevista all'art. 16 del Protocollo su Irlanda e Irlanda del Nord, sostenendo di trovarsi in uno stato di necessità ai sensi dell'art. 25 del Progetto di articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti. L'art. 25 del progetto in questione (v. nella cartella "Testi normativi di riferimento generale" del corso di Diritto internazionale) configura tale causa di esclusione dell'antigiuridicità in termini fortemente restrittivi, sulla scorta della prassi pertinente, onde evitare abusi. La discussione nell'ambito del processo simulato sarà incentrata sulla sostenibilità o meno dell'esimente in questione nelle circostanze del caso di specie.

  •  Le questioni generali del diritto internazionale privato

    Questa cartella raccoglie alcuni materiali giurisprudenziali concernenti le c.d. questioni generali del diritto internazionale privato, espressione con la quale si intendono quei profili generali della disciplina della legge applicabile che si pongono con riferimento alla generalità delle regole in materia. Tali questioni sono regolate, per quanto riguarda il sistema italiano di diritto internazionale privato, negli articoli da 13 a 19 della legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (v. nella cartella Testi normativi di riferimento generale). Deve tenersi presente che i regolamenti dell'Unione europea, come i regolamenti Roma I, Roma II e Roma III (anch'essi nella cartella Testi normativi di riferimento generale) così come le convenzioni internazionali in materia di diritto internazionale privato hanno una loro propria disciplina di tali questioni, che ovviamente dovrà essere seguita nell'applicazione di tali strumenti in luogo di quella prevista dalla legge statale, e ciò, per esigenze di uniformità di disciplina, anche nei casi in cui la disciplina convenzionale, ovvero contenuta in un regolamento dell'Unione europea, sia applicata anche al di fuori del suo ambito di applicazione in virtù di un rinvio operato dalle norme contenute nella stessa legge n. 218/1995 (articoli 42, 45, 57, 59: v. al riguardo lo scritto del docente sul rinvio della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato alle convenzioni internazionali, alla luce dei mutamenti normativi nel frattempo sopravvenuti, disponibile nella sezione "File" dell'aula Teams del corso).

    • F. Marongiu Buonaiuti, The Law Applicable to Succession, Between Unity and Splitting of the Relevant Legal Regime: The Role of Renvoi

      Link a un articolo del docente, pubblicato in open access sulla rivista online Italian Review of International and Comparative Law, di commento alla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 5 febbraio 2021, n. 2867, a proposito del rinvio e della qualificazione in materia di successioni (v. supra in questa stessa cartella)

    • High Court of Justice, sentenza del 15 luglio 2021, Pescatore v. Valentino

      Sentenza della Hight Court of Justice inglese, relativa a un caso di diritto internazionale privato delle successioni che pone, similmente al caso oggetto della pronuncia della Corte di cassazione, sezioni unite civili, del 5 febbraio 2021, n. 2867 (supra in questa stessa cartella) il problema del rinvio, a causa della diversità del sistema europeo incentrato sul regolamento (UE) n. 650/2012 sul diritto internazionale privato delle successioni, basato sul principio dell'unitarietà della successione, e del sistema inglese, basato sulla scissione tra regime della successione nei beni mobili, retta dalla legge personale del de cuius, e regime della successione negli immobili, retta dalla lex rei sitae (legge del luogo di situazione).

    • F. Marongiu Buonaiuti, Il diritto internazionale privato delle successioni in casi collegati al Regno Unito: riflessioni sulla sentenza Pescatore

      Testo in versione pre-print di uno scritto del docente, successivamente pubblicato, con adattamenti, nella rivista Trusts e attività fiduciarie (2022, luglio-agosto - Diritto vivente - discussione - p. 696 ss.), di commento alla sentenza della High Court of Justice del 15 luglio 2021 relativa al caso Pescatore c. Valentino in materia di diritto internazionale privato delle successioni (v. supra in questa stessa cartella).

    • F. Marongiu Buonaiuti, Recognition in Italy of Filiation Established Abroad by Surrogate Motherhood, between Transnational Continuity of Personal Status and Public Policy

      Link a uno scritto del docente, pubblicato in open access sulla rivista online Cuadernos de derecho transnacional (2019, n. 2), di commento alla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 12193/2019, di cui sopra. Si veda anche, infra, un successivo scritto dal titolo "The evolution of the position of Italian Case law concerning public policy in transnational family matters, in view of some recent judgments of the Italian Court of Cassation and Constitutional Court", pubblicato in open access sulla medesima rivista online (2022, n. 1), nel quale il docente prosegue le sue riflessioni in argomento, alla luce di alcune pronunce successive, della Corre di cassazione e della Corte costituzionale, ugualmente relative alla problematica dell'ordine pubblico come limite al riconoscimento di situazioni giuridiche di carattere personale e familiare costituite all'estero.

    • F. Marongiu Buonaiuti, The evolution of the position of Italian Case law concerning public policy in transnational family matters, in view of some recent judgments of the Italian Court of Cassation and Constitutional Court

      Link a un articolo del docente, pubblicato in open access sulla rivista on-line Cuadernos de derecho transnacional (n. 1/2022), sull'evoluzione della posizione della giurisprudenza italiana in tema di ordine pubblico nel diritto internazionale privato della famiglia, con particolare riguardo al riconoscimento di decisioni che accertino l'esistenza di un rapporto di filiazione derivante dal ricorso alla maternità surrogata (Cass., sez. un. civ., sent. 12193/2019, v. supra, in questa cartella), ovvero che dispongano l'adozione piena a favore di una coppia di persone dello stesso sesso (Cass., sez. un. civ., sent. 9006/2021, v. supra, in questa cartella), ovvero di omologa di ripudi unilaterali in base alle leggi di paesi di diritto islamico.

    • Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 9 novembre 2000, in causa C-381/98, Ingmar GB Ltd c. Eaton Leonard Technologies Inc.

      La sentenza della Corte di giustizia afferma il carattere internazionalmente imperativo, nei confronti delle leggi degli Stati terzi, delle disposizioni contenute nelle direttive europee di armonizzazione volte a garantire una protezione minima alle parti deboli di determinati rapporti, con specifico riferimento alla direttiva 86/653/CEE sul coordinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti il trattamento degli agenti commerciali indipendenti. In concreto, la Corte ha affermato che nella misura in cui l'attività dell'agente commerciale indipendente si sia svolta all'interno di uno Stato membro (nel caso di specie, il Regno Unito, al tempo paese membro) la scelta ad opera delle parti della legge di un paese terzo (nella specie, lo Stato della California, nel quale aveva sede la società preponente) non potrà pregiudicare l'applicazione delle disposizioni imperative contenute nella direttiva, ovvero nella legislazione nazionale adottata dallo Stato membro interessato in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva stessa (si vedano in particolare i paragrafi 20 s. della motivazione).

    • Il diritto nella pandemia. Temi, problemi, domande, a cura di E. Calzolaio, M. Meccarelli, S. Pollastrelli, EUM - Edizioni Università di Macerata, 2020

      Link alla pagina web relativa a un volume pubblicato come e-book in open access sul sito dell'EUM - Edizioni Università di Macerata (cliccare sul bottone "accedi al full text" che compare sulla pagina web sotto i nomi dei curatori del volume), che raccoglie gli atti di un seminario online sui problemi giuridici posti dalla pandemia da Covid 19 tenutosi nel maggio 2020. Si veda in particolare lo scritto del docente intitolato "Le disposizioni adottate per fronteggiare l’emergenza coronavirus come norme di applicazione necessaria", che figura alle pagine 235-256 del volume, nel quale si discute del carattere di applicazione necessaria espressamente conferito dal decreto-legge c.d. "Cura Italia", adottato nella prima fase dell'emergenza pandemica, ad alcune disposizioni contenute nel decreto stesso, volte a introdurre un regime di ristori a favore degli acquirenti di servizi di trasporto passeggeri e di pacchetti di viaggio colpiti dalle misure restrittive adottate per il contenimento della diffusione del virus, nell'ottica di un contemperamento con gli interessi degli operatori del settore.

  •  La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in base al regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. "Roma I")

    In questa cartella si raccolgono alcune pronunce particolarmente significative della Corte di giustizia dell'Unione europea relative all'interpretazione della disciplina della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, contenuta nel regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. Roma I: v. il testo nella cartella "testi normativi di riferimento generale"), ovvero, precedentemente, nella Convenzione di Roma del 1980 avente il medesimo oggetto, poi sostituita dal regolamento. Si vedano anche le Note introduttive, dovute a F. Salerno (parte I) e al docente stesso (parte II), al commentario al regolamento Roma I pubblicato nella rivista Le nuove leggi civili commentate, 2009, i cui estratti sono disponibili, per solo uso personale degli studenti frequentanti, nella sezione File dell'aula Teams del corso.

    • Convenzione di Roma del 19 giugno 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

      La Convenzione di Roma del 1980, nel frattempo sostanzialmente sostituita dal regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. Roma I, v. nella cartella "testi normativi di riferimento generale"), era stata conclusa tra gli Stati membri della allora Comunità economica europea per introdurre regole comuni sulla legge applicabile ai contratti, allo scopo di ridurre l'incentivo al "forum shopping" insito nell'esistenza, in base alla Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (nel frattempo sostanzialmente sostituita a sua volta dai regolamenti prima Bruxelles I (n. 44/2001) e poi Bruxelles I-bis (n. 1215/2012, v. nella cartella "testi normativi di riferimento generale")), di fori alternativi nelle controversie in materia contrattuale, fenomeno che trovava inevitabilmente alimento nella presenza di regole diverse tra gli Stati membri in materia di legge applicabile ai contratti. Tra i profili di più sensibile differenziazione rispetto alla disciplina attualmente contenuta nel regolamento Roma I, v. in particolare l'art. 4 della Convenzione, sulla legge applicabile ai contratti in mancanza di scelta delle parti, regola sensibilmente riformulata nell'attuale art. 4 del regolamento Roma I.

    • Relazione Giuliano-Lagarde sulla Convenzione di Roma del 1980 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali

      La relazione, dovuta ai Professori Mario Giuliano, dell'Università statale di Milano, e Paul Lagarde, dell'Université Paris I, illustra le problematiche relative alla determinazione della legge applicabile ai contratti e il modo nel quale esse sono state affrontate nella Convenzione di Roma del 1980 (v. il testo supra, in questa stessa cartella). Per quanto la Convenzione di Roma sia stata ormai superata dal regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. Roma I, v. nella cartella "Testi normativi di riferimento generale"), conservando rispetto al regolamento solamente un ambito di applicazione residuale (si applica essenzialmente in Danimarca, paese membro non soggetto al regolamento Roma I), la relazione Giuliano-Lagarde conserva ancora un valore di riferimento con riguardo alle questioni che si pongono relativamente al diritto internazionale privato dei contratti.

    • Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 17 giugno 1992, in causa C-26/91, Handte c. TMCS

      La sentenza, relativa all'interpretazione dell'art. 5, par. 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (v. ora l'art. 7, n. 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis, nella cartella "Testi normativi di riferimento generale), si pronuncia sulla portata della nozione di "materia contrattuale", per i fini dell'applicazione del criterio speciale di competenza giurisdizionale in questione. L'interpretazione accolta dalla Corte di giustizia in questa sentenza, per la quale "la nozione di « materia contrattuale », ai sensi dell'art. 5, punto 1, della convenzione (di Bruxelles), non può ricomprendere le fattispecie in cui non esista alcun obbligo liberamente assunto da una parte nei confronti di un'altra" (v. par. 15 della motivazione) è considerata di riferimento anche al fine della determinazione della portata della nozione di obbligazioni contrattuali ai fini dapprima della Convenzione di Roma del 1980 e ora del regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. Roma I) sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, considerato l'obiettivo di assicurare coerenza tra i diversi strumenti adottati dall'Unione europea in materia di diritto internazionale privato (v. il considerando n. 7 del preambolo del regolamento Roma I, nella cartella "Testi normativi di riferimento generale).

    • Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 17 settembre 2002, in causa C-334/00, Tacconi c. HWS

      La sentenza, relativa all'interpretazione dell'art. 5, nn. 1 e 3 della Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (v. ora l'art. 7, nn. 1 e 2, del regolamento (UE) n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis, nella cartella "Testi normativi di riferimento generale") ha ad oggetto la qualificazione giuridica della responsabilità precontrattuale, che scaturisce dalla rottura delle trattative volte alla conclusione di un contratto, per i fini dell'interpretazione autonoma ed uniforme delle norme in questione che stabiliscono criteri speciali di competenza giurisdizionale con riferimento, rispettivamente, alle obbligazioni contrattuali e alle obbligazioni extracontrattuali da fatto illecito. La Corte di giustizia, discutibilmente, ha adottato una qualificazione di carattere extracontrattuale delle obbligazioni in questione (v. par. 19 ss. della motivazione della sentenza), considerando quindi applicabile in materia la norma dell'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles (ora art. 7, n. 2, del regolamento n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis), la quale, sempre nell'ottica di una coerenza tra i diversi strumenti adottati dall'Unione europea nell'ambito del diritto internazionale privato, ha avuto per ripercussione l'esclusione della responsabilità precontrattuale dall'ambito di applicazione materiale del regolamento (CE) n. 593/2008, c.d. Roma I, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (art. 1, par. 1, lett. i), di quest'ultimo regolamento, v. nella cartella "Testi normativi di riferimento generale") e la corrispondente ricomprensione della materia stessa nell'ambito di applicazione materiale del parallelo regolamento (CE) n. 864/2007, c.d. Roma II, sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (che dedica alla materia della responsabilità precontrattuale l'apposita regola dell'art. 12, v. il testo nella medesima cartella dei testi normativi di riferimento generale).

  •  La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali in base al regolamento (CE) n. 864/2007 (c.d. "Roma II")

    In questa cartella si raccolgono alcune pronunce di particolare rilievo rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con riguardo all'interpretazione del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. "Roma II": v. il testo nella cartella "testi normativi di riferimento generale". Si veda anche, in proposito, la voce "Obbligazioni non contrattuali (diritto internazionale privato)" scritta dal docente per gli Annali dell'Enciclopedia del diritto (vol. VI, 2013, par. 1-20), il cui estratto è disponibile, per solo uso personale degli studenti frequentanti, nella sezione File dell'aula Teams del corso.

  •  La legge applicabile al divorzio e alla separazione personale in base al regolamento (UE) n. 1259/2010 (c.d. "Roma III")

    In questa cartella si riporta una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'interpretazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 (c.d. Roma III), che istituisce una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.

  •  Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale in base al regolamento Bruxelles I-bis

    In questa cartella si raccolgono alcune sentenze della Corte di giustizia relative all'interpretazione delle norme contenuta, un tempo, nella Convenzione di Bruxelles del 1968 e, successivamente, nel regolamento n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I) e ora nel regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) con riferimento al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse negli altri Stati membri dell'Unione europea in materia civile e commerciale. Il principio oggi accolto nell'art. 36 del regolamento n. 1215/2012 è costituito dal riconoscimento automatico delle sentenze emesse negli altri Stati membri nelle materie oggetto del regolamento, salva contestazione da parte della persona nei confronti della quale la decisione è fatta valere, che invochi uno dei motivi di esclusione del riconoscimento contemplati dall'art. 45 del regolamento stesso. Il medesimo principio vale in termini generali nelle materie che formano oggetto degli altri regolamenti emanati dall'Unione europea nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia civile (regolamento n. 2201/2003 o Bruxelles II-bis -destinato ad essere sostituito dal regolamento 2019/1111 o Bruxelles II-ter- in materia matrimoniale e di potestà genitoriale; regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari; regolamento n. 650/2012 in materia di successioni; regolamenti n. 1103 e 1104/2016 in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate). Il regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) innova in rapporto al precedente regolamento n. 44/2001 (Bruxelles I) e alla Convenzione di Bruxelles del 1968, generalizzando la soluzione già adottata nel regolamento n. 805/2004 istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, nel senso di sostituire, al fine dell'esecuzione delle sentenze emesse negli altri Stati membri, la dichiarazione di esecutività da adottarsi dal giudice dello Stato membro richiesto con una certificazione, rilasciata dai giudici dello Stato membro di origine della decisione, nella quale si attesta che questa è esecutiva nello Stato membro di origine, sul presupposto, coerente col principio della reciproca fiducia tra i sistemi giudiziari degli Stati membri, che le decisioni esecutive nello Stato membro di origine debbano poter essere portate ad esecuzione, salva contestazione basata sui motivi di cui all'art. 45 del regolamento, negli altri Stati membri.

    • Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale

      Link alla pagina del sito della Conferenza dell'Aja di diritto internazionale privato dedicata alla Convenzione dell'Aja del 2 luglio 2019 sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. La Convenzione costituisce il frutto di un progetto che ha avuto un'elaborazione ventennale, inizialmente concepito in termini di convenzione di carattere doppio, riguardante quindi al tempo stesso la giurisdizione e il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni, sul modello della Convenzione di Bruxelles del 1968. La proposta di replicare tale modello su scala universale si è presto rivelata di difficile realizzazione, a causa soprattutto della difficoltà di trovare un consenso su vasta scala in ordine ai criteri di giurisdizione da accogliersi nel progetto, con la conseguente scelta, dapprima, di limitare il progetto alla sola materia degli accordi di scelta del foro, oggetto dell'apposita Convenzione dell'Aja del 2005, con l'emersione solo in un successivo momento dell'idea di adottare una convenzione che avesse ad oggetto il riconoscimento ed esecuzione delle decisioni. La convenzione, pur delimitando la materia civile e commerciale che ne forma oggetto in modo tendenzialmente corrispondente a quanto avviene nella disciplina adottata dall'Unione europea sulla scia della Convenzione di Bruxelles del 1968, nondimeno esclude dal proprio ambito di applicazione materiale una serie di questioni che sono invece ricomprese nell'ambito di applicazione della corrispondente disciplina europea. Particolarmente sensibile è lo sforzo operato dalla Convenzione di individuare dei criteri convincenti in punto di competenza giurisdizionale indiretta, vale a dire, al fine di verificare l'accettabilità dei criteri sulla cui base il giudice che ha emanato la decisione da riconoscere ha esercitato la propria giurisdizione, al qual fine la Convenzione appare accogliere un novero ampio di criteri ispirati ad un sufficiente legame di prossimità tra il giudice e la controversia (art. 5), sul presupposto che decisioni emanate sulla base di criteri di giurisdizione diversi potranno eventualmente essere riconosciute in base alle norme nazionali degli Stati parte, ad eccezione del caso in cui si tratti di decisioni riguardanti i diritti reali sugli immobili, che potranno essere riconosciute unicamente se emanate dai giudici dello Stato parte nel quale gli immobili sono situati (art. 6).

  •  La discplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. Segue: i provvedimenti provvisori e cautelari

    In questa cartella si riportano alcune sentenze della Corte di giustizia relative all'interpretazione della disposizione concernente la competenza ad adottare misure di carattere provvisorio o cautelare, di cui all'art. 35 del regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis, già art. 31 del regolamento CE n. 44/2001 (Bruxelles I) e prima ancora art. 24 della Convenzione di Bruxelles del 1968. La norma dell'art. 35 del regolamento n. 1215/2012 deve leggersi alla luce del considerando n. 33 del preambolo del regolamento stesso, nel quale sono contenute alcune importanti precisazioni, con particolare riferimento all'idoneità dei provvedimenti di carattere provvisorio o cautelare ad essere eseguiti in paesi membri diversi da quello dai cui giudici sono emanati, in buona parte desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

  •  La disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. Segue: litispendenza e connessione con procedimenti pendenti in paesi terzi

    Il regolamento UE n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis, presenta una significativa innovazione nel senso di promuovere un coordinamento con la giurisdizione esercitata dai giudici di paesi terzi, introducendo negli articoli 33 e 34 apposite regole concernenti la litispendenza e la connessione tra procedimenti pendenti innanzi a un giudice di un paese membro e procedimenti pendenti innanzi a un giudice di un paese terzo. Come notato dal docente nell'articolo di commento alle regole in questione inserito nella sezione "File" dell'aula Teams del corso, le regole inserite in proposito nel regolamento appaio ispirate, per un verso ad alcune soluzioni, come la previsione di una valutazione prognostica di riconoscibilità delle decisione da pronunciarsi da parte del giudice straniero, presenti nelle disposizioni legislative di alcuni paesi in materia di litispendenza internazionale (v., per l'Italia, l'art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218, nella cartella "testi normativi di riferimento generale"), e per altro verso alcune soluzioni proprie dell'elaborazione giurisprudenziale dei paesi di common law, con particolare riferimento all'esigenza di tenere conto degli interessi della giustizia, contemplata dalla dottrina anglosassone del forum non conveniens. Si riportano in questa cartella alcuni materiali relativi a tale dottrina e ai suoi rapporti con i principi che ispirano il sistema europeo di ripartizione della giurisdizione in materia civile e commerciale.

  •  La disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, segue: litispendenza e connessione

    In questa cartella si raccolgono alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che hanno affrontati i principali problemi interpretativi posti dalla disciplina della litispendenza e connessione tra procedimenti pendenti innanzi a giudici di Stati membri diversi in base alle norme, un tempo, degli articoli 21 e 22 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (poi articoli 27 e 28 del regolamento CE n. 44/2001 (Bruxelles I) e attualmente articoli 29 e 30 del regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis))

  •  La disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - segue: gli accordi di scelta del foro

    In questa cartella si raccolgono alcune sentenze della Corte di giustizia relative all'interpretazione della disposizione ora contenuta nell'art. 25 del regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis, già art. 23 del regolamento CE n. 44/2001, c.d. Bruxelles I, e prima ancora art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968), concernente gli accordi di scelta del foro.

  •  La disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Segue: i fori esclusivi

    Si riportano in questa cartella alcune sentenze della Corte di giustizia concernenti l'interpretazione dei criteri di competenza giurisdizionale esclusiva contenuti attualmente nell'art. 24 del regolamento UE n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I bis (già art. 16 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e art. 22 del regolamento CE n. 44 /2001, c.d. Bruxelles I), con particolare riferimento al criterio di competenza giurisdizionale esclusiva previsto dal par. 4 della norma, con riferimento alle controversie concernenti la registrazione o la validità di un diritto di proprietà intellettuale.

  •  La disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - segue: il foro c.d. imperativo per i contratti conclusi da consumatori

    La giurisprudenza raccolta in questa cartella concerne l'interpretazione delle disposizioni di carattere imperativo concernenti la competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori (articoli 17-19 del regolamento n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis, già articoli 13-15 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e articoli 15-17 del regolamento n. 44/2001, c.d. Bruxelles I). Si tratta di disposizioni di carattere imperativo dal momento che introducono una disciplina ispirata dall'intento di proteggere il consumatore in quanto parte debole del contratto, la quale si presta ad essere derogata unicamente in senso più favorevole al consumatore, secondo una logica simile a quella che ispira le parallele sezioni del regolamento Bruxelles I-bis dedicate alla competenza giurisdizionale nelle controversie relative ai contratti di assicurazione e ai contratti individuali di lavoro.

  •  La disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - segue: il foro speciale delle controversie in materia di illeciti civili dolosi e colposi

    Segue in questa cartella la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al foro speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi (già art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e poi del regolamento n. 44/2001 (Bruxelles I), ora art. 7, n. 2, del regolamento n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis).

  •  La disciplina europea della giurisdizione in materia civile e commerciale - Il foro speciale delle controversie in materia contrattuale

    In questa cartella si raccolgono alcune delle più significative sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente all'interpretazione dei criteri di competenza giurisdizionale recati, dapprima, dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e successivamente dai regolamenti n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I) e n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis, attualmente vigente, v. supra nella cartella "testi normativi di riferimento generale") che la hanno sostituita, iniziando con la giurisprudenza relativa al criterio speciale di competenza giurisdizionale per le controversie in materia contrattuale (già art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968, poi art. 5, n. 1, del regolamento CE n. 44/2001 (Bruxelles I), ora art. 7, n, 1 del regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis).

  •  L'unificazione convenzionale delle regole di diritto internazionale privato

     

  •  Testi normativi di riferimento generale

    Si riportano in questa cartella alcuni testi normativi di riferimento generale per lo studio della materia, da consultarsi tanto da parte degli studenti frequentanti, quanto da parte dei non frequentanti. Saranno di volta in volta caricati, in cartelle separate, ulteriori materiali, principalmente giurisprudenziali, destinati agli studenti frequentanti, con riferimento ai diversi argomenti che verranno trattati nell'ambito del corso.