In questa cartella si riportano i materiali relativi ai casi oggetto di discussione negli incontri del Laboratorio.
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F. Marongiu Buonaiuti, Recognition in Italy of Filiation Established Abroad by Surrogate Motherhood, between Transnational Continuity of Personal Status and Public Policy
Link a uno scritto del docente, pubblicato in open access sulla rivista online Cuadernos de derecho transnacional (2019, n. 2), di commento alla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 12193/2019, di cui sopra. Si veda anche, infra, un successivo scritto dal titolo "The evolution of the position of Italian Case law concerning public policy in transnational family matters, in view of some recent judgments of the Italian Court of Cassation and Constitutional Court", pubblicato in open access sulla medesima rivista online (2022, n. 1), nel quale il docente prosegue le sue riflessioni in argomento, alla luce di alcune pronunce successive, della Corre di cassazione e della Corte costituzionale, ugualmente relative alla problematica dell'ordine pubblico come limite al riconoscimento di situazioni giuridiche di carattere personale e familiare costituite all'estero.
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Corte di cassazione, sez. I civ., sentenza 7 agosto 2020, n.16804 (sull'ordine pubblico, con riferimento al riconoscimento di una sentenza di scioglimento del matrimonio per ripudio unilaterale della moglie da parte del marito)
Nella sentenza la Corte di cassazione ha affermato la contrarietà all'ordine pubblico ai sensi dell'art. 64 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato, di una sentenza emessa da un tribunale palestinese, di scioglimento di un matrimonio sharaitico a seguito del ripudio unilaterale della moglie da parte del marito. Al riguardo, per quanto il riconoscimento di un provvedimento di questo tipo presentasse al tempo stesso profili di incompatibilità con l'ordine pubblico c.d. veramente internazionale, in termini di violazione del principio di eguaglianza tra i generi e di mancato rispetto del diritto al contraddittorio nei procedimenti giudiziari, la sentenza della Cassazione attribuisce rilievo anche a profili di incompatibilità con i principi fondamentali ispiranti la disciplina italiana in materia di scioglimento del matrimonio, con particolare riferimento alla necessità di accertare l'effettiva cessazione della comunione di vita tra i coniugi. In questo senso, la sentenza appare aderire alla visione più tradizionale di ordine pubblico internazionale, ovvero di ordine pubblico nell'accezione internazionalprivatistica del termine, il cui contenuto materiale non può limitarsi a quei soli principi internazionalmente condivisi o costituzionalmente previsti in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona umana, bensì ricomprende altresì quei principi fondamentali insiti nell'ordinamento giuridico nazionale che trovano espressione anche in norme di legge ordinaria, secondo la ricostruzione accolta dalle Sezioni unite nella sentenza n. 12193/2019 (v. supra).
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Corte di cassazione, sez. I civ., ordinanza 14 agosto 2020, n. 17170 (sull'ordine pubblico, con riferimento al riconoscimento di una sentenza di scioglimento del matrimonio per ripudio unilaterale della moglie da parte del marito)
L'ordinanza della sezione I civile della Corte di cassazione tratta, similmente alla sentenza del 7 agosto 2020, n. 16804 della medesima sezione (v. supra), del riconoscimento in Italia di una sentenza di un tribunale, in questo caso, iraniano, di scioglimento del matrimonio per ripudio unilaterale della moglie da parte del marito. Adottando un approccio più sommario alla questione, l'ordinanza appare aderire maggiormente ad una prospettiva tesa ad interpretare l'ordine pubblico come limite al riconoscimento delle sentenze straniere ex art. 64 della legge n. 218/1995 come riferito ai principi che trovano espressione nelle norme internazionali sulla tutela dei diritti umani e nella Costituzione, secondo la soluzione accolta in una precedente sentenza della I sezione civile, n. 16599/2016 in materia di riconoscimento della filiazione costituita all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata, riducendo il rilievo dei principi che trovano espressione nelle leggi ordinarie.
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F. Marongiu Buonaiuti, The evolution of the position of Italian Case law concerning public policy in transnational family matters, in view of some recent judgments of the Italian Court of Cassation and Constitutional Court
Link a un articolo del docente, pubblicato in open access sulla rivista on-line Cuadernos de derecho transnacional (n. 1/2022), sull'evoluzione della posizione della giurisprudenza italiana in tema di ordine pubblico nel diritto internazionale privato della famiglia, con particolare riguardo al riconoscimento di decisioni che accertino l'esistenza di un rapporto di filiazione derivante dal ricorso alla maternità surrogata (Cass., sez. un. civ., sent. 12193/2019, v. supra, in questa cartella), ovvero che dispongano l'adozione piena a favore di una coppia di persone dello stesso sesso (Cass., sez. un. civ., sent. 9006/2021, v. supra, in questa cartella), ovvero di omologa di ripudi unilaterali in base alle leggi di paesi di diritto islamico.
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Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 9 novembre 2000, in causa C-381/98, Ingmar GB Ltd c. Eaton Leonard Technologies Inc.
La sentenza della Corte di giustizia afferma il carattere internazionalmente imperativo, nei confronti delle leggi degli Stati terzi, delle disposizioni contenute nelle direttive europee di armonizzazione volte a garantire una protezione minima alle parti deboli di determinati rapporti, con specifico riferimento alla direttiva 86/653/CEE sul coordinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti il trattamento degli agenti commerciali indipendenti. In concreto, la Corte ha affermato che nella misura in cui l'attività dell'agente commerciale indipendente si sia svolta all'interno di uno Stato membro (nel caso di specie, il Regno Unito, al tempo paese membro) la scelta ad opera delle parti della legge di un paese terzo (nella specie, lo Stato della California, nel quale aveva sede la società preponente) non potrà pregiudicare l'applicazione delle disposizioni imperative contenute nella direttiva, ovvero nella legislazione nazionale adottata dallo Stato membro interessato in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva stessa (si vedano in particolare i paragrafi 20 s. della motivazione).
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F. MARONGIU BUONAIUTI, LE DISPOSIZIONI ADOTTATE PER FRONTEGGIARE L’EMERGENZA CORONAVIRUS COME NORME DI APPLICAZIONE NECESSARIA, IN: IL DIRITTO NELLA PANDEMIA. TEMI, PROBLEMI, DOMANDE, EUM - EDIZIONI UNIVERSITÀ DI MACERATA, 2020
Link alla pagina web relativa a un volume pubblicato come e-book in open access sul sito dell'EUM - Edizioni Università di Macerata (cliccare sul bottone "accedi al full text" che compare sulla pagina web sotto i nomi dei curatori del volume), che raccoglie gli atti di un seminario online sui problemi giuridici posti dalla pandemia da Covid 19 tenutosi nel maggio 2020. Si veda in particolare lo scritto del docente intitolato "Le disposizioni adottate per fronteggiare l’emergenza coronavirus come norme di applicazione necessaria", che figura alle pagine 235-256 del volume, nel quale si discute del carattere di applicazione necessaria espressamente conferito dal decreto-legge c.d. "Cura Italia", adottato nella prima fase dell'emergenza pandemica, ad alcune disposizioni contenute nel decreto stesso, volte a introdurre un regime di ristori a favore degli acquirenti di servizi di trasporto passeggeri e di pacchetti di viaggio colpiti dalle misure restrittive adottate per il contenimento della diffusione del virus, nell'ottica di un contemperamento con gli interessi degli operatori del settore.
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United Kingdom Supreme Court, sentenza del 12 febbraio 2021, Okpabi and Others v. Royal Dutch Shell Plc
La sentenza, che formerà oggetto di discussione nella riunione del Laboratorio di diritto internazionale privato di martedì 29 novembre, ore 13-15, riguarda la disciplina della giurisdizione relativamente alle azioni civili risarcitorie rivolte nei confronti di una società multinazionale del settore petrolifero per i danni all'ambiente causati dalle attività estrattive svolte dalle società controllate operanti in paesi extraeuropei. La sentenza riveste particolare interesse, in quanto ha affermato la giurisdizione nei confronti della società madre, avente sede, nel caso di specie, nel Regno Unito, e quindi, al tempo in cui venne introdotta la domanda, in uno Stato membro dell'Unione europea soggetto alla disciplina contenuta nel regolamento (UE), n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis), sulla base del "duty of care" che tale società avrebbe dovuto prestare nel senso di assicurare che la condotta delle proprie società controllate operanti in Paesi terzi si conformasse a corretti standard di tutela dell'ambiente.
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Progetto di raccomandazione del Parlamento europeo alla Commissione europea, concernente l'introduzione di modifiche al regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) relativamente alle azioni rivolte nei confronti delle società multinazionali
Nel progetto di raccomandazione del Parlamento europeo si invitava la Commissione europea a presentare una proposta di modifica della disciplina della giurisdizione in materia civile e commerciale contenuta nel regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) nel senso di estendere, per un verso, i criteri di giurisdizione per connessione contemplati dall'art. 8 del regolamento in termini tali da consentire l'affermazione della giurisdizione dei giudici dello Stato membro nel quale è domiciliata una società multinazionale anche in relazione alle domande connesse rivolte nei confronti di società controllate domiciliate in un Paese terzo, e, per altro verso, nel senso di prevedere che i giudici di un Paese membro potessero esercitare la propria giurisdizione a titolo di forum necessitatis nei confronti di società appartenenti a gruppi di carattere mutinazionale ove non fosse materialmente possibile, ovvero ragionevolmente sostenibile, intraprendere un'azione giudiziaria negli Stati terzi in cui tali società fossero domiciliate (v. pp. 31-33 del documento). Il progetto di raccomandazione non ha sino a questo momento avuto seguito.
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Raccomandazione del Groupe européen de droit international privé alla Commissione europea concernente i profili di diritto internazionale privato della proposta di direttiva europea sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
La raccomandazione del Groupe européen de droit international privé, associazione scientifica che raccoglie alcuni dei più influenti studiosi di diritto internazionale privato dei diversi paesi europei, propone, tra gli altri profili, l'introduzione nel testo del regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis) di apposite disposizioni che consentano di introdurre azioni davanti ai giudici di uno Stato membro in relazione ad attività ricadenti nell'ambito di applicazione della proposta di direttiva nei confronti di società non domiciliate in un Paese membro, quando si sia in presenza di un rapporto di connessione con domande parallele rivolte nei confronti di società domiciliate in uno Stato membro, oppure, a titolo di forum necessitatis, quando non sia possibile, ovvero ragionevolmente proponibile, intraprendere un'azione nei confronti di queste ultime società innanzi ai giudici dello Stato terzo in cui siano domiciliate o in cui abbiano svolto le loro attività. Le soluzioni prospettate riecheggiano quelle contemplate nella proposta di raccomandazione del Parlamento europeo di cui sopra.
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Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità
La proposta di direttiva, presentata dalla Commissione europea il 23 febbraio 2022, non recepisce le raccomandazioni avanzate dal Parlamento europeo e dal Groupe européen de droit international privé sopra riportate con riferimento alla prospettata modifica delle regole di giurisdizione contenute nel regolamento Bruxelles I-bis, limitandosi, per quanto attiene ai profili di diritto internazionale privato della disciplina dei doveri di diligenza delle imprese, a stabilire, all'art. 22, par. 5, che gli Stati membri dovranno fare in modo che la responsabilità prevista dalle disposizioni di diritto nazionale che recepiscono le regole sulla responsabilità delle imprese per violazione degli standards fissati dalla direttiva stessa sia di applicazione necessaria nei casi in cui il diritto applicabile in proposito non sia il diritto di uno Stato membro.
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Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 febbraio 2021, n. 2867
La sentenza, che formerà oggetto di discussione, unitamente ad altra sentenza della High Court of Justice inglese riportata più sotto, nella riunione del Laboratorio di diritto internazionale privato in programma per mercoledì 30 novembre, ore 13-15, riguarda l'individuazione della legge applicabile ad una successione che presenta al tempo stesso contatti con l'Italia, paese il cui sistema di diritto internazionale privato in materia di successioni, contenuto, al tempo della domanda, nella legge 31 maggio 1995, n. 218, art. 46 e seguenti, è ispirato al modello unitario (la legge applicabile alla successione regola la successione in tutti i beni de cuius, mobili o immobili ed ovunque situati), e col Regno Unito, paese il cui sistema di diritto internazionale privato è invece ispirato al modello scissionista (la legge personale del de cuius, vale a dire del Paese in cui egli ha il proprio domicile, regola la successione nei beni mobili, mentre la successione negli immobili è regolata dalla legge del paese in cui essi sono situati). La coesistenza di sistemi diversi di diritto internazionale privato dà luogo al problema del rinvio, disciplinato dall'art. 13 della legge 31 maggio 1995, n. 218, ovvero, per le successioni apertesi dall'agosto 2015, dall'art. 34 del regolamento (UE) n. 650/2012 sul diritto internazionale privato delle successioni.
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F. Marongiu Buonaiuti, The Law Applicable to Succession, Between Unity and Splitting of the Relevant Legal Regime. The Role of Renvoi
Link a un articolo pubblicato in open access dal docente sulla rivista online "The Italian Review of International and Comparative Law", 2021, n. 2, di commento alla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 5 febbraio 2021, n. 2867, di cui sopra.
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High Court of Justice (England and Wales), sentenza 15 luglio 2021, Pescatore v. Valentino and Others
La sentenza, che formerà oggetto di discussione, parallelamente alla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 5 febbraio 2021, n. 2867, sopra riportata, nella riunione del Laboratorio di diritto internazionale privato di mercoledì 30 novembre, ore 13-15, tratta ella giurisdizione e, in via incidentale, della legge applicabile in relazione ad una successione che presenta al tempo stesso contatti con l'Italia e il Regno Unito, ripresentando il problema del coordinamento tra sistemi di diritto internazionale privato delle successioni ispirati ai due diversi modelli unitario e scissionista. Diversamente dal caso oggetto della sentenza della Corte di cassazione sopra riportata, nel caso oggetto della pronuncia della High Court inglese la disciplina applicabile da parte dei giudici italiani è da rinvenirsi nel regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni, e non più nelle disposizioni della legge 31 maggio 1995, n. 218, che, ratione temporis veniva in considerazione nella precedente sentenza.
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F. Marongiu Buonaiuti, Il diritto internazionale privato delle successioni in casi collegati al Regno Unito: riflessioni sulla sentenza Pescatore
Testo in pre-print di un articolo del docente, successivamente pubblicato, con adattamenti, nella rivista "Trusts e attività fiduciarie", 2022, n. 4, di commento alla sentenza della High Court inglese nel caso Pescatore, di cui sopra.
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Corte di giustizia UE, sentenza 21 dicembre 2021, in causa C-251/20, Gtflix TV c. DR
Testo della sentenza oggetto d'esame nel primo incontro del Laboratorio (martedì 22 novembre, ore 13,15)
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F. Marongiu Buonaiuti, Jurisdiction Concerning Actions by a Legal Person for Disparaging Statements on the Internet: The Persistence of the Mosaic Approach
Link a un articolo pubblicato in open access dal docente sulla rivista online European Papers, di commento alla sentenza della Corte di giustizia GtflixTV c. DR, che formerà oggetto d'esame nel primo incontro del laboratorio.