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Home Fabrizio Marongiu Buonaiuti Didattica 2021/2022 Diritto internazionale privato processuale

Diritto internazionale privato processuale

  • A.A. 2021/2022
  • CFU 8
  • Ore 40
  • Classe di laurea LMG/01
Fabrizio Marongiu Buonaiuti / Professore di ruolo - I fascia (GIUR-09/A)
Dipartimento di Giurisprudenza
Prerequisiti

Benché non vi siano propedeuticità formali, una conoscenza del diritto privato e del diritto dell'Unione europea costituiscono presupposti impliciti di un'adeguata comprensione dei temi trattati nel corso.

Obiettivi del corso

I rapporti giuridici transnazionali, sia di carattere personale e familiare, sia di carattere commerciale e professionale, sempre più frequenti nel mondo interconnesso di oggi, sollevano questioni di diritto internazionale privato. Il corso intende affrontare queste questioni, a cominciare dalla giurisdizione nelle controversie transnazionali, per passare all'individuazione della legge applicabile, e al riconoscimento ed esecuzione di decisioni e atti stranieri.
Il corso intende avvicinare gli studenti ai metodi del diritto internazionale privato, con particolare attenzione per la disciplina adottata dall'Unione europea in materia, mediante un approccio pratico, basato sull'esame della giurisprudenza, particolarmente di quella della Corte di giustizia dell'Unione europea, in modo da sviluppare negli studenti la capacità di applicare le regole astratte di diritto internazionale privato, incluse quelle di carattere processuale, alla realtà concreta dei rapporti transnazionali.

Programma del corso

Il Corso tratterà dei seguenti temi:

1. Il problema del diritto internazionale privato: la pluralità e diversità dei sistemi giuridici nazionali in un mondo sempre più interconnesso.
1.1. I principali metodi per la soluzione dei problemi di diritto internazionale privato: il ricorso al diritto materiale uniforme e il ricorso alle regole di diritto internazionale privato, e i diversi metodi nei quali queste possono operare.
1.2. La coesistenza di diversi livelli di disciplina della materia: regole di diritto internazionale privato nazionali; convenzioni internazionali di diritto internazionale privato e atti adottati nel contesto di organizzazioni di integrazione economica regionale, con particolare riferimento all'Unione europea e alla sua azione nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile.
1.3. Le questioni giuridiche principali regolate dal diritto internazionale privato: l'attribuzione della giurisdizione; l'individuazione della legge applicabile e il riconoscimento e l'esecuzione di decisioni e atti stranieri, e l'interrelazione tra queste questioni apparentemente autonome.

2. L'attribuzione della giurisdizione: quadro delle disposizioni pertinenti.
2.1. Le regole UE sulla giurisdizione in materia civile e commerciale: il regolamento Bruxelles I-bis;
2.2. Le regole UE sulla giurisdizione in materia matrimoniale: il regolamento Bruxelles II-bis e la sua recente rifusione del 2019;
2.3. Le regole UE sulla giurisdizione in materie diverse (obbligazioni alimentari; successioni; regimi patrimoniali tra coniugi; effetti patrimoniali delle unioni registrate);
2.4. L'ambito lasciato alla disciplina della giurisdizione da parte di convenzioni internazionali e delle disposizioni nazionali, con particolare riguardo alla l. 31 maggio 1995, n. 218.

3. L'individuazione della legge applicabile: un quadro delle c.d. questioni generali del diritto internazionale privato: qualificazione; rinvio; questioni preliminari; norme di applicazione necessaria; ordine pubblico.
3.1. Le regole UE sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali: il regolamento Roma I.
3.2. Le regole UE sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali: il regolamento Roma II.
3.3. Le regole UE sulla legge applicabile al divorzio e alla separazione personale: il regolamento Roma III.
3.4. Le regole UE sulla legge applicabile in altre materie, e i rapporti con le regole sulla legge applicabile contenute in convenzioni internazionali e nella l. 31 maggio 1995, n. 218.

4. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere: quadro delle disposizioni pertinenti.
4.1. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni intra-UE in materia civile e commerciale, e le regole speciali concernenti il titolo esecutivo europeo, l'ingiunzione di pagamento europea e il procedimento europeo per le controversie di modesta entità.
4.2 Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni intra-UE in materia matrimoniale e di potestà genitoriale: il regolamento Bruxelles II-bis e la sua recente rifusione del 2019.
4.3. Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni intra-UE in altre materie (obbligazioni alimentari, successioni, regimi patrimoniali tra coniugi, effetti patrimoniali delle unioni registrate).
4.4. Il riconoscimento ed esecuzione delle decisioni straniere emanate in Stati terzi, o in materie non disciplinate da atti dell'UE: il ruolo delle convenzioni internazionali e della l. 31 maggio 1995, n. 218.

5. Il riconoscimento delle situazioni giuridiche di carattere personale e familiare costitute all'estero in assenza di una decisione giudiziaria: riconoscimento degli atti e documenti pubblici stranieri e delle situazioni giuridiche in quanto tali, tra continuità transnazionale delle situazioni giuridiche e rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico nazionale: l'incessante confronto tra armonia internazionale delle soluzioni e armonia interna dell'ordinamento giuridico del foro.

Testi (A)dottati, (C)onsigliati
  • 1.  (A) Franco Mosconi, Cristina Campiglio Diritto internazionale privato e processuale, Parte generale e obbligazioni, IX ed. UTET Giuridica - Wolters Kluwer Italia SpA, Milano, 2020 » Pagine/Capitoli: (tutto)
Altre informazioni / materiali aggiuntivi

Gli studenti che frequenteranno regolarmente il corso potranno studiare sugli appunti delle lezioni, integrati dai materiali didattici (fonti, giurisprudenza, articoli di dottrina) indicati dal docente, i quali saranno di regola pubblicati sulla pagina web dell'insegnamento. Gli studenti non frequentanti studieranno sul libro di testo indicato, avendo cura di consultare le fonti normative citate nel testo stesso, con particolare riferimento ai regolamenti UE citati e alla legge di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (l. 31 maggio 1995, n. 218, come successivamente modificata). Potranno fare riferimento, a tal fine, ai testi normativi che verranno inseriti dal docente in un'apposita cartella sulla pagina web dell'insegnamento.

Metodi didattici
  • Il corso si svolgerà con lezioni frontali, integrate con la discussione di casi, con particolare riferimento alla giurisprudenza della Corte di giustizia relativa all'interpretazione dei regolamenti UE relativi ai diversi profili della materia, al fine di sviluppare negli studenti la capacità di affrontare con consapevolezza le questioni che si pongono in termini di applicazione delle regole esaminate nella realtà concreta dei rapporti giuridici transnazionali.
Modalità di valutazione
  • Gli esami si svolgeranno in forma scritta e orale. La prova scritta si baserà su domande a risposta aperta, sulle diverse parti della materia come trattata nel corso (per gli studenti frequentanti) ovvero nel libro di testo (per i non frequentanti). Nel caso in cui gli esami dovessero svolgersi a distanza, la prova scritta si potrà basare su domande a risposta multipla. La prova orale, la quale presuppone il previo superamento della prova scritta, potrà comportare un'ulteriore domanda volta a meglio precisare il voto finale. Gli studenti frequentanti potranno sostenere una prova scritta intermedia, relativa agli argomenti trattati nelle prima parte del corso. I frequentati che avranno superato tale prova intermedia, sosterranno la prova finale solamente sugli argomenti trattati nella restante parte del corso.
Lingue, oltre all'italiano, che possono essere utilizzate per l'attività didattica

Inglese, Francese (per l'eventuale consultazione di materiali non disponibili in italiano)

Lingue, oltre all'italiano, che si intende utilizzare per la valutazione

Inglese, Francese (per gli studenti stranieri che ne facciano richiesta)

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 Notizie
  Materiali didattici
Avviso
I materiali didattici sono reperibili nella stanza Teams al link di seguito
Info
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  •  Moot Court sull'accesso alla giustizia in materia ambientale: il caso Shell

     

  •  Testi normativi di riferimento generale

    Si riportano in questa cartella alcuni testi normativi di riferimento generale per lo studio della materia, da consultarsi tanto da parte degli studenti frequentanti, quanto da parte dei non frequentanti. Saranno di volta in volta caricati, in cartelle separate, ulteriori materiali, principalmente giurisprudenziali, destinati agli studenti frequentanti, con riferimento ai diversi argomenti che verranno trattati nell'ambito del corso.

  •  L'unificazione convenzionale delle regole di diritto internazionale privato

     

  •  La disciplina europea della giurisdizione in materia civile e commerciale - Il foro speciale delle controversie in materia contrattuale

    In questa cartella si raccolgono alcune delle più significative sentenze rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea relativamente all'interpretazione dei criteri di competenza giurisdizionale recati, dapprima, dalla Convenzione di Bruxelles del 1968 sulla competenza giurisdizionale e il riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, e successivamente dai regolamenti n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I) e n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis, attualmente vigente, v. supra nella cartella "testi normativi di riferimento generale") che la hanno sostituita, iniziando con la giurisprudenza relativa al criterio speciale di competenza giurisdizionale per le controversie in materia contrattuale (già art. 5, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968, poi art. 5, n. 1, del regolamento CE n. 44/2001 (Bruxelles I), ora art. 7, n, 1 del regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis).

  •  La disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - segue: il foro speciale delle controversie in materia di illeciti civili dolosi e colposi

    Segue in questa cartella la giurisprudenza della Corte di giustizia relativa al foro speciale in materia di illeciti civili dolosi o colposi (già art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968 e poi del regolamento n. 44/2001 (Bruxelles I), ora art. 7, n. 2, del regolamento n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis).

  •  La disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - segue: il foro c.d. imperativo per i contratti conclusi da consumatori

    La giurisprudenza raccolta in questa cartella concerne l'interpretazione delle disposizioni di carattere imperativo concernenti la competenza giurisdizionale in materia di contratti conclusi da consumatori (articoli 17-19 del regolamento n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis, già articoli 13-15 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e articoli 15-17 del regolamento n. 44/2001, c.d. Bruxelles I). Si tratta di disposizioni di carattere imperativo dal momento che introducono una disciplina ispirata dall'intento di proteggere il consumatore in quanto parte debole del contratto, la quale si presta ad essere derogata unicamente in senso più favorevole al consumatore, secondo una logica simile a quella che ispira le parallele sezioni del regolamento Bruxelles I-bis dedicate alla competenza giurisdizionale nelle controversie relative ai contratti di assicurazione e ai contratti individuali di lavoro.

  •  La disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - Segue: i fori esclusivi

    Si riportano in questa cartella alcune sentenze della Corte di giustizia concernenti l'interpretazione dei criteri di competenza giurisdizionale esclusiva contenuti attualmente nell'art. 24 del regolamento UE n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I bis (già art. 16 della Convenzione di Bruxelles del 1968 e art. 22 del regolamento CE n. 44 /2001, c.d. Bruxelles I), con particolare riferimento al criterio di competenza giurisdizionale esclusiva previsto dal par. 4 della norma, con riferimento alle controversie concernenti la registrazione o la validità di un diritto di proprietà intellettuale.

  •  La disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale - segue: gli accordi di scelta del foro

    In questa cartella si raccolgono alcune sentenze della Corte di giustizia relative all'interpretazione della disposizione ora contenuta nell'art. 25 del regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis, già art. 23 del regolamento CE n. 44/2001, c.d. Bruxelles I, e prima ancora art. 17 della Convenzione di Bruxelles del 1968), concernente gli accordi di scelta del foro.

  •  La disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale, segue: litispendenza e connessione

    In questa cartella si raccolgono alcune sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che hanno affrontati i principali problemi interpretativi posti dalla disciplina della litispendenza e connessione tra procedimenti pendenti innanzi a giudici di Stati membri diversi in base alle norme, un tempo, degli articoli 21 e 22 della Convenzione di Bruxelles del 1968 (poi articoli 27 e 28 del regolamento CE n. 44/2001 (Bruxelles I) e attualmente articoli 29 e 30 del regolamento UE n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis))

  •  La disciplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. Segue: litispendenza e connessione con procedimenti pendenti in paesi terzi

    Il regolamento UE n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis, presenta una significativa innovazione nel senso di promuovere un coordinamento con la giurisdizione esercitata dai giudici di paesi terzi, introducendo negli articoli 33 e 34 apposite regole concernenti la litispendenza e la connessione tra procedimenti pendenti innanzi a un giudice di un paese membro e procedimenti pendenti innanzi a un giudice di un paese terzo. Come notato dal docente nell'articolo di commento alle regole in questione inserito nella sezione "File" dell'aula Teams del corso, le regole inserite in proposito nel regolamento appaio ispirate, per un verso ad alcune soluzioni, come la previsione di una valutazione prognostica di riconoscibilità delle decisione da pronunciarsi da parte del giudice straniero, presenti nelle disposizioni legislative di alcuni paesi in materia di litispendenza internazionale (v., per l'Italia, l'art. 7 della legge 31 maggio 1995, n. 218, nella cartella "testi normativi di riferimento generale"), e per altro verso alcune soluzioni proprie dell'elaborazione giurisprudenziale dei paesi di common law, con particolare riferimento all'esigenza di tenere conto degli interessi della giustizia, contemplata dalla dottrina anglosassone del forum non conveniens. Si riportano in questa cartella alcuni materiali relativi a tale dottrina e ai suoi rapporti con i principi che ispirano il sistema europeo di ripartizione della giurisdizione in materia civile e commerciale.

  •  La discplina della competenza giurisdizionale in materia civile e commerciale. Segue: i provvedimenti provvisori e cautelari

    In questa cartella si riportano alcune sentenze della Corte di giustizia relative all'interpretazione della disposizione concernente la competenza ad adottare misure di carattere provvisorio o cautelare, di cui all'art. 35 del regolamento UE n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis, già art. 31 del regolamento CE n. 44/2001 (Bruxelles I) e prima ancora art. 24 della Convenzione di Bruxelles del 1968. La norma dell'art. 35 del regolamento n. 1215/2012 deve leggersi alla luce del considerando n. 33 del preambolo del regolamento stesso, nel quale sono contenute alcune importanti precisazioni, con particolare riferimento all'idoneità dei provvedimenti di carattere provvisorio o cautelare ad essere eseguiti in paesi membri diversi da quello dai cui giudici sono emanati, in buona parte desumibili dalla giurisprudenza della Corte di giustizia.

  •  Il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni straniere in materia civile e commerciale in base al regolamento Bruxelles I-bis

    In questa cartella di raccolgono alcune sentenze della Corte di giustizia relative all'interpretazione delle norme contenuta, un tempo, nella Convenzione di Bruxelles del 1968 e, successivamente, nel regolamento n. 44/2001 (c.d. Bruxelles I) e ora nel regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) con riferimento al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni emesse negli altri Stati membri dell'Unione europea in materia civile e commerciale. Il principio oggi accolto nell'art. 36 del regolamento n. 1215/2012 è costituito dal riconoscimento automatico delle sentenze emesse negli altri Stati membri nelle materie oggetto del regolamento, salva contestazione da parte della persona nei confronti della quale la decisione è fatta valere, che invochi uno dei motivi di esclusione del riconoscimento contemplati dall'art. 45 del regolamento stesso. Il medesimo principio vale in termini generali nelle materie che formano oggetto degli altri regolamenti emanati dall'Unione europea nel contesto della cooperazione giudiziaria in materia civile (regolamento n. 2201/2003 o Bruxelles II-bis -destinato ad essere sostituito dal regolamento 2019/1111 o Bruxelles II-ter- in materia matrimoniale e di potestà genitoriale; regolamento n. 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari; regolamento n. 650/2012 in materia di successioni; regolamenti n. 1103 e 1104/2016 in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e di effetti patrimoniali delle unioni registrate). Il regolamento n. 1215/2012 (Bruxelles I-bis) innova in rapporto al precedente regolamento n. 44/2001 (Bruxelles I) e alla Convenzione di Bruxelles del 1968, generalizzando la soluzione già adottata nel regolamento n. 805/2004 istitutivo del titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati, nel senso di sostituire, al fine dell'esecuzione delle sentenze emesse negli altri Stati membri, la dichiarazione di esecutività da adottarsi dal giudice dello Stato membro richiesto con una certificazione, rilasciata dai giudici dello Stato membro di origine della decisione, nella quale si attesta che questa è esecutiva nello Stato membro di origine, sul presupposto, coerente col principio della reciproca fiducia tra i sistemi giudiziari degli Stati membri, che le decisioni esecutive nello Stato membro di origine debbano poter essere portate ad esecuzione, salva contestazione basata sui motivi di cui all'art. 45 del regolamento, negli altri Stati membri.

  •  Le questioni generali del diritto internazionale privato

    Questa cartella raccoglie alcuni materiali giurisprudenziali concernenti le c.d. questioni generali del diritto internazionale privato, espressione con la quale si intendono quei profili generali della disciplina della legge applicabile che si pongono con riferimento alla generalità delle regole in materia. Tali questioni sono regolate, per quanto riguarda il sistema italiano di diritto internazionale privato, negli articoli da 13 a 19 della legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (v. nella cartella Testi normativi di riferimento generale). Deve tenersi presente che i regolamenti dell'Unione europea, come i regolamenti Roma I, Roma II e Roma III (anch'essi nella cartella Testi normativi di riferimento generale) così come le convenzioni internazionali in materia di diritto internazionale privato hanno una loro propria disciplina di tali questioni, che ovviamente dovrà essere seguita nell'applicazione di tali strumenti in luogo di quella prevista dalla legge statale, e ciò, per esigenze di uniformità di disciplina, anche nei casi in cui la disciplina convenzionale, ovvero contenuta in un regolamento dell'Unione europea, sia applicata anche al di fuori del suo ambito di applicazione in virtù di un rinvio operato dalle norme contenute nella stessa legge n. 218/1995 (articoli 42, 45, 57, 59: v. al riguardo lo scritto del docente sul rinvio della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato alle convenzioni internazionali, alla luce dei mutamenti normativi nel frattempo sopravvenuti, disponibile nella sezione "File" dell'aula Teams del corso).

  •  La legge applicabile alle obbligazioni contrattuali in base al regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. "Roma I")

    In questa cartella si raccolgono alcune pronunce particolarmente significative della Corte di giustizia dell'Unione europea relative all'interpretazione della disciplina della legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, contenuta nel regolamento (CE) n. 593/2008 (c.d. Roma I: v. il testo nella cartella "testi normativi di riferimento generale"), ovvero, precedentemente, nella Convenzione di Roma del 1980 avente il medesimo oggetto, poi sostituita dal regolamento. Si vedano anche le Note introduttive, dovute a F. Salerno (parte I) e al docente stesso (parte II), al commentario al regolamento Roma I pubblicato nella rivista Le nuove leggi civili commentate, 2009, i cui estratti sono disponibili, per solo uso personale degli studenti frequentanti, nella sezione File dell'aula Teams del corso.

  •  La legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali in base al regolamento (CE) n. 864/2007 (c.d. "Roma II")

    In questa cartella si raccolgono alcune pronunce di particolare rilievo rese dalla Corte di giustizia dell'Unione europea con riguardo all'interpretazione del regolamento (CE) n. 864/2007 sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali (c.d. "Roma II": v. il testo nella cartella "testi normativi di riferimento generale". Si veda anche, in proposito, la voce "Obbligazioni non contrattuali (diritto internazionale privato)" scritta dal docente per gli Annali dell'Enciclopedia del diritto (vol. VI, 2013, par. 1-20), il cui estratto è disponibile, per solo uso personale degli studenti frequentanti, nella sezione File dell'aula Teams del corso.

  •  La legge applicabile al divorzio e alla separazione personale in base al regolamento (UE) n. 1259/2010 (c.d. "Roma III")

    In questa cartella si riporta una pronuncia della Corte di giustizia dell'Unione europea relativa all'interpretazione del regolamento (UE) n. 1259/2010 (c.d. Roma III), che istituisce una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale.