Questa cartella raccoglie alcuni materiali giurisprudenziali concernenti le c.d. questioni generali del diritto internazionale privato, espressione con la quale si intendono quei profili generali della disciplina della legge applicabile che si pongono con riferimento alla generalità delle regole in materia. Tali questioni sono regolate, per quanto riguarda il sistema italiano di diritto internazionale privato, negli articoli da 13 a 19 della legge 31 maggio 1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (v. nella cartella Testi normativi di riferimento generale). Deve tenersi presente che i regolamenti dell'Unione europea, come i regolamenti Roma I, Roma II e Roma III (anch'essi nella cartella Testi normativi di riferimento generale) così come le convenzioni internazionali in materia di diritto internazionale privato hanno una loro propria disciplina di tali questioni, che ovviamente dovrà essere seguita nell'applicazione di tali strumenti in luogo di quella prevista dalla legge statale, e ciò, per esigenze di uniformità di disciplina, anche nei casi in cui la disciplina convenzionale, ovvero contenuta in un regolamento dell'Unione europea, sia applicata anche al di fuori del suo ambito di applicazione in virtù di un rinvio operato dalle norme contenute nella stessa legge n. 218/1995 (articoli 42, 45, 57, 59: v. al riguardo lo scritto del docente sul rinvio della legge italiana di riforma del diritto internazionale privato alle convenzioni internazionali, alla luce dei mutamenti normativi nel frattempo sopravvenuti, disponibile nella sezione "File" dell'aula Teams del corso).
-
Corte di giustizia UE, sentenza 25 novembre 2021, in causa C-289/20, IB c. FA - interpretazione del criterio di collegamento della residenza abituale
Nella sentenza, riferita alla determinazione della residenza abituale del coniuge attore ai fini della disciplina della competenza giurisdizionale in materia matrimoniale contenuta nel regolamento CE n. 2201/2003 o Bruxelles II-bis (nel frattempo sostituito dal successivo regolamento UE 2019/1111 o Bruxelles II-ter), la Corte di giustizia, dopo aver chiarito che tale criterio deve essere interpretato in maniera autonoma tenendo conto del contesto e delle finalità dell'atto legislativo nel quale è contemplato, ha chiarito che le finalità di certezza del diritto e di prevedibilità della competenza giurisdizionale, come pure della legge applicabile nei regolamenti che lo utilizzano a tal fine, impongono che una persona debba essere considerata avere la propria residenza abituale in un solo Stato membro in un determinato momento. La Corte ha anche riepilogato i diversi fattori dei quali il giudice deve tenere conto nel procedere alla determinazione della residenza abituale, come atti ad evidenziare la fissazione di una residenza di carattere stabile , atta ad evidenziare un animus manendi nel territorio dello stato in questione, richiamando al riguardo quanto già osservato in una precedente sentenza in relazione alla determinazione della residenza abituale di un minore (v. i paragrafi 30-37, quanto all'unicità della residenza abituale, e 52-62, quanto agli elementi dei quali tenere conto ai fini della sua determinazione).
-
Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 5 febbraio 2021, n. 2867 (a proposito del rinvio e della qualificazione)
La sentenza evidenzia l'importanza del meccanismo del rinvio, disciplinato nell'art. 13 della legge 31 maggio 1995, n. 218 (v. nella cartella Testi normativi di riferimento generale), come strumento di coordinamento tra diversi sistemi statali di diritto internazionale privato, con particolare riferimento alla materia delle successioni, nella quale si assiste a una contrapposizione tra sistemi come quello italiano, basato sull'unitarietà della successione, per cui la legge applicabile a quest'ultima si applicherà con riferimento a tutti i beni del defunto, siano essi mobili o immobili, e sistemi come quello inglese, basati sulla scissione della successione, per cui la legge personale del defunto (sia essa la legge nazionale, ovvero del domicile nel senso in cui tale espressione si intende nel paese in questione) regola la successione nei beni mobili del defunto, mentre la successione nei beni immobili sarà retta dalla legge del paese o dei paesi in cui questi sono situati (lex rei sitae). Nel caso oggetto della sentenza qui riportata, non ricadente per motivi temporali nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) n. 650/2012 in materia di successioni, le norme di diritto internazionale privato della legge inglese, applicabile alla successione in quanto legge nazionale del defunto ai sensi dell'art. 46, comma 1, della legge n. 218/1995, mentre dichiarano applicabile lo stesso diritto inglese alla successione nei beni mobili del defunto, rinviano indietro alla legge italiana per quanto attiene alla disciplina della successione nei beni immobili situati in Italia, così come previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b) della legge n. 218/1995. Il problema di fondo nel caso oggetto della sentenza consisteva nel valutare se una norma contenuta nel Wills Act 1837 (la legge inglese in materia di testamenti) che prevedeva la revoca automatica del testamento in caso di successivo matrimonio del testatore, dovesse trovare applicazione con riferimento all'intera successione, ovvero se questa dovesse trovare applicazione unicamente con riguardo alla successione nei beni mobili, retta del diritto inglese, mentre non avrebbe potuto applicarsi con riguardo alla successione nei beni immobili, in quanto retta dal diritto italiano. La Corte di cassazione si è pronunciata in quest'ultimo senso, dopo aver risolto incidentalmente altre questioni di non minore portata, attinenti rispettivamente alla qualificazione dell'istituto della revoca del testamento per successivo matrimonio come istituto attinente al diritto delle successioni e non già, secondo quanto invece previsto dal diritto inglese, come ricadente nella disciplina dei rapporti patrimoniali tra coniugi, e alla configurabilità, che la Cassazione ha escluso, di una scelta del defunto a favore della propria legge nazionale come regolatrice dell'intera successione, implicita nella scelta di recarsi in Inghilterra per fare testamento. Invero, l'art. 46, comma 2, della legge n. 218/1995, ammette tale scelta da parte del defunto solamente a favore della legge del paese di residenza e, per di più, prescrive che la scelta debba avvenire a mezzo di dichiarazione espressa in forma testamentaria, con ciò non ammettendo l'ipotesi, che invece il regolamento n. 650/2012 in materia di successioni all'art. 22 ammette, di una scelta tacita, la quale deve pur sempre basarsi su indicazioni desumibili dal contenuto della disposizione testamentaria, e non già sul solo fatto dell'essersi il testatore recato in determinato paese per redigere il testamento (si vedano in particolare i paragrafi 6.1 e seguenti della motivazione, spec. par. 10 ss., e i principi di diritto enunicati al par. 16, terzo e quarto capoverso).
-
F. Marongiu Buonaiuti, The Law Applicable to Succession, Between Unity and Splitting of the Relevant Legal Regime: The Role of Renvoi
Link a un articolo del docente, pubblicato in open access sulla rivista online Italian Review of International and Comparative Law, di commento alla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, 5 febbraio 2021, n. 2867, a proposito del rinvio e della qualificazione in materia di successioni (v. supra in questa stessa cartella)
-
High Court of Justice, sentenza del 15 luglio 2021, Pescatore v. Valentino
Sentenza della Hight Court of Justice inglese, relativa a un caso di diritto internazionale privato delle successioni che pone, similmente al caso oggetto della pronuncia della Corte di cassazione, sezioni unite civili, del 5 febbraio 2021, n. 2867 (supra in questa stessa cartella) il problema del rinvio, a causa della diversità del sistema europeo incentrato sul regolamento (UE) n. 650/2012 sul diritto internazionale privato delle successioni, basato sul principio dell'unitarietà della successione, e del sistema inglese, basato sulla scissione tra regime della successione nei beni mobili, retta dalla legge personale del de cuius, e regime della successione negli immobili, retta dalla lex rei sitae (legge del luogo di situazione).
-
F. Marongiu Buonaiuti, Il diritto internazionale privato delle successioni in casi collegati al Regno Unito: riflessioni sulla sentenza Pescatore
Testo in versione pre-print di uno scritto del docente, successivamente pubblicato, con adattamenti, nella rivista Trusts e attività fiduciarie (2022, luglio-agosto - Diritto vivente - discussione - p. 696 ss.), di commento alla sentenza della High Court of Justice del 15 luglio 2021 relativa al caso Pescatore c. Valentino in materia di diritto internazionale privato delle successioni (v. supra in questa stessa cartella).
-
Corte di cassazione, sezione I civile, sentenza 26 febbraio 2002, n. 2791 (con riguardo all'accertamento e all'interpretazione del diritto straniero richiamato)
La sentenza si sofferma sull'applicazione concreta delle regole contenute negli articoli 14 e 15 della legge 31 maggio 1995, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato (v. nella cartella Testi normativi d riferimento generale) concernenti l'accertamento e l'interpretazione del diritto straniero richiamato. Nella sentenza, la Corte di cassazione, nel ribadire i principi chiaramente enunciati dalle due disposizioni, per i quali l'accertamento del diritto straniero richiamato dalle norme di diritto internazionale privato italiane rientra pienamente nei doveri del giudice in base al principio iura novit curia, e nell'interpretazione di tale diritto si dovranno seguire i criteri propri del diritto straniero così come desumibili dal relativo ordinamento, sembra però accogliere una visione riduttiva, in particolare, di quest'ultimo principio, affermando che al fine indicato il giudice potrà accontentarsi di seguire le disposizioni generali sull'applicazione e l'interpretazione della legge proprie del diritto richiamato, senza dover procedere a una più approfondita indagine in ordine agli orientamenti interpretativi prevalenti nella giurisprudenza dell'ordinamento in questione. Si vedano le considerazioni critiche svolte dal docente con riferimento alla sentenza qui riportata, nell'articolo intitolato "Un ritorno al 'diritto internazionale privato facoltativo' in una recente sentenza della Corte di cassazione?", caricato nella sezione File dell'aula Teams del corso.
-
F. Marongiu Buonaiuti, Un ritorno al "diritto internazionale privato facoltativo" nella giurisprudenza della Corte di cassazione?
Commento alla sentenza della Corte di cassazione 26 febbraio 2002, n. 2791, relativa all'accertamento e all'interpretazione del diritto straniero richiamato, in base agli articoli 14 e 15 della legge 31 maggio 1995, n. 218, di riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato.
-
Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 8 maggio 2019, n. 12193 (sull'ordine pubblico, con riferimento al riconoscimento di un rapporto di filiazione costituito a seguito del ricorso alla maternità surrogata))
La sentenza delle Sezioni unite della Corte di cassazione si è pronunciata sulla controversa questione della compatibilità con l'ordine pubblico del riconoscimento di una sentenza emessa in Canada, nella quale un minore nato a seguito di un'operazione di maternità surrogata era stato dichiarato figlio di due padri, nella specie il padre biologico e il partner dello stesso sesso del padre stesso. La sentenza, discostandosi da una precedente sentenza della prima sezione civile della stessa Corte di cassazione, n. 19599 del 2016, relativa alla situazione nella quale il minore viene dichiarato figlio di due madri, l'una che ha donato il materiale genetico e l'altra che ha portato avanti la gravidanza, afferma l'incompatibilità con l'ordine pubblico del riconoscimento di una sentenza di questo genere. La Cassazione al riguardo accoglie una visione più tradizionale di ordine pubblico per i fini del diritto internazionale privato, in quanto risultante non soltanto dai principi internazionalmente condividi in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona umana (che integrano una nozione di ordine pubblico "veramente internazionale"), bensì anche dai principi fondamentali che ispirano il modo di essere del singolo ordinamento giuridico statale in quel determinato momento storico, con i quali il riconoscimento di una sentenza di questo genere andrebbe inevitabilmente a collidere, considerato il carattere imperativo del divieto del ricorso alla fecondazione eterologa per fini diversi da quelli strettamente terapeutici previsto dalla l. n. 40/2004, divieto assortito di sanzioni penali per il caso di violazione. Si vedano i punti 12 ss. della motivazione, a p. 24 ss. del file allegato, in particolare il punto 12.3 della motivazione, nel quale le Sezioni unite hanno enunciato il seguente principio di diritto:
«In tema di riconoscimento dell'efficacia del provvedimento giurisdizionale straniero, la compatibilità con l'ordine pubblico, richiesta dagli artt. 64 e ss. della legge n. 218 del 1995, dev'essere valutata alla stregua non solo dei principi fondamentali della nostra Costituzione e di quelli consacrati nelle fonti internazionali e sovranazionali, ma anche del modo in cui gli stessi si sono incarnati nella disciplina ordinaria dei singoli istituti, nonché dell'interpretazione fornitane dalla giurisprudenza costituzionale ed ordinaria, la cui opera di sintesi e ricomposizione dà forma a quel diritto vivente dal quale non può prescindersi nella ricostruzione delle nozione di ordine pubblico, quale insieme dei valori fondanti dell'ordinamento in un determinato momento storico».
Si veda in proposito l'articolo del docente "Recognition in Italy of Filiation Established Abroad by Surrogate Motherhood, between Transnational Continuity of Personal Status and Public Policy", di cui al link infra.
-
Corte di cassazione, sez. un. civ., sent. 30 dicembre 2022, n. 38162 (sull'ordine pubblico, in relazione alla filiazione costituita all'estero tramite maternità surrogata)
In quest'ultima sentenza le Sezioni unite civili della Cassazione confermano la conclusione già raggiunta nella precedente pronuncia n. 12193 del 2019 tenendo conto anche delle due pronunce della Corte costituzionale n. 32 e 33 del 2021, nel senso che il riconoscimento di un rapporto di filiazione costituito all'estero a favore di una coppia di uomini a seguito del ricorso ad un'operazione di maternità surrogata è incompatibile con l'ordine pubblico italiano, in considerazione del particolare disvalore che la legislazione italiana in materia di procreazione medicalmente assistita attribuisce a tale pratica, la quale, ove posta in essere in Italia, è penalmente sanzionata.
-
F. Marongiu Buonaiuti, Recognition in Italy of Filiation Established Abroad by Surrogate Motherhood, between Transnational Continuity of Personal Status and Public Policy
Link a uno scritto del docente, pubblicato in open access sulla rivista online Cuadernos de derecho transnacional (2019, n. 2), di commento alla sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 12193/2019, di cui sopra. Si veda anche, infra, un successivo scritto dal titolo "The evolution of the position of Italian Case law concerning public policy in transnational family matters, in view of some recent judgments of the Italian Court of Cassation and Constitutional Court", pubblicato in open access sulla medesima rivista online (2022, n. 1), nel quale il docente prosegue le sue riflessioni in argomento, alla luce di alcune pronunce successive, della Corre di cassazione e della Corte costituzionale, ugualmente relative alla problematica dell'ordine pubblico come limite al riconoscimento di situazioni giuridiche di carattere personale e familiare costituite all'estero.
-
Proposta di regolamento europeo in materia di filiazione
Proposta di Regolamento del Consiglio relativo alla competenza, alla legge applicabile e al riconoscimento delle decisioni e
all'accettazione degli atti pubblici in materia di filiazione e alla creazione di un certificato europeo di filiazione, doc. COM (2022) 695 final, del 7 dicembre 2022. V. in particolare l'art. 22, con riferimento all'ordine pubblico.
-
Focus: La proposta di regolamento europeo in materia di filiazione (COM(2022) 695 final, del 7 dicembre 2022)
Il Focus, pubblicato nella rivista on-line in open access "Freedom, Security and Justice: European Legal Studies" (2024, n. 2), contiene saggi e contributi elaborati a seguito della riflessione realizzata nel Convegno organizzato dal Centro di documentazione europea presso l'Università di Macerata (22 novembre 2023)
-
Corte di cassazione, sez. I civ., sentenza 7 agosto 2020, n. 16804 (sull'ordine pubblico, relativamente al riconoscimento di un ripudio unilaterale)
La pronuncia della Cassazione afferma l'incompatibilità del riconoscimento di un ripudio unilaterale di diritto islamico con l'ordine pubblico italiano, accogliendo la visione tradizionale dell'ordine pubblico per i fini del diritto internazionale privato, per il quale nel valutarne il contenuto si devono tenere in considerazione non soltanto principi internazionalmente condivisi sulla tutela dei diritti fondamentali della persona umana (come quelli che riguardano la parità dei diritti tra i coniugi e il rispetto del principio del contraddittorio nei procedimenti giurisdizionali), bensì anche i principi ispiratori del modo di essere dell'ordinamento giuridico del foro in un determinato momento storico (con particolare riguardo al principio ispiratore della disciplina italiana in materia di scioglimento del matrimonio, per il quale lo scioglimento presuppone l'accertamento del definitivo disfacimento del disegno di vita comune dei coniugi).
-
Corte di cassazione, sez. I civ., ord. 14 agosto 2020, n. 17170 (sull'ordine pubblico, relativamente al riconoscimento di un ripudio unilaterale)
L'ordinanza, come la sentenza del 7 agosto 2020 n. 16804 di cui sopra, afferma l'incompatibilità del riconoscimento di un ripudio unilaterale di diritto islamico con l'ordine pubblico italiano, apparendo però, benché nel contesto di una motivazione più concisa e meno articolata, discostarsi leggermente dall'iter argomentativo seguito nell'altra pronuncia appena richiamata, nel senso di incentrare prevalentemente l'indagine in termini di compatibilità con l'ordine pubblico su profili attinenti al rispetto dei principi internazionalmente condivisi in materia di diritti fondamentali della persona umana, riservando uno spazio minore all'incidenza dei principi caratterizzanti il modo di essere dell'ordinamento giuridico dello Stato del foro in quel dato momento storico.
-
Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 31 marzo 2021, n. 9006 (sull'ordine pubblico, con riferimento al riconoscimento di un'adozione piena a favore di una coppia di persone dello stesso sesso))
Nella sentenza, le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione confermano la lettura del limite dell'ordine pubblico accolta nella precedente sentenza del 2019, n. 12193 (v. supra, in questa stessa cartella), nel senso che nel determinare il contenuto del limite stesso non ci si può limitare a prendere in considerazione le sole norme che vincolano il legislatore nazionale, come le norme internazionali e dell'Unione europea, segnatamente in materia di tutela dei diritti fondamentali della persona umana, ovvero le norme costituzionali, dovendosi ammettere che possano contribuire a determinare concretamente il contenuto dell'ordine pubblico come limite all'apertura dell'ordinamento giuridico del foro al coordinamento con gli ordinamenti giuridici stranieri anche le norme di legge ordinaria, quando abbiano per effetto di individuare il contenuto concreto dei principi desumibili dalla Costituzione nella disciplina dei singoli istituti. Al tempo stesso, le Sezioni unite si discostano dall'esito raggiunto nella precedente sentenza del 2019 appena richiamata, osservando che, con riferimento al riconoscimento in Italia di un provvedimento di adozione piena a favore di una coppia di persone dello stesso sesso, incompatibile con i presupposti che l'art. 6 della legge n. 183/1984 (la legge italiana sull'adozione) prevedono a tal fine, non è configurabile un contrasto con l'ordine pubblico italiano negli stessi termini riscontrati nella sentenza del 2019 con riguardo al divieto, penalmente sanzionato ai sensi della legge n. 40/2004 in materia di procreazione medicalmente assistita, di ricorso a pratiche di maternità surrogata, le quali sollevano problematiche sensibili di tutela della dignità della donna, nonché di tutela del diritto del nato a conoscere la propria identità genetica. Si vedano i punti 11-12 della motivazione, a p. 10 ss., e i punti 15 ss., a p. 13 ss. del file allegato.
-
F. Marongiu Buonaiuti, The evolution of the position of Italian Case law concerning public policy in transnational family matters, in view of some recent judgments of the Italian Court of Cassation and Constitutional Court
Link a un articolo del docente, pubblicato in open access sulla rivista on-line Cuadernos de derecho transnacional (n. 1/2022), sull'evoluzione della posizione della giurisprudenza italiana in tema di ordine pubblico nel diritto internazionale privato della famiglia, con particolare riguardo al riconoscimento di decisioni che accertino l'esistenza di un rapporto di filiazione derivante dal ricorso alla maternità surrogata (Cass., sez. un. civ., sent. 12193/2019, v. supra, in questa cartella), ovvero che dispongano l'adozione piena a favore di una coppia di persone dello stesso sesso (Cass., sez. un. civ., sent. 9006/2021, v. supra, in questa cartella), ovvero di omologa di ripudi unilaterali in base alle leggi di paesi di diritto islamico.
-
Corte di giustizia CE, sentenza 28 marzo 2000, in causa C-7/98, Krombach c. Bamberski (sull'ordine pubblico nel contesto dello spazio giudiziario europeo)
La sentenza della Corte di giustizia si pronuncia sulla portata del limite dell'ordine pubblico, come motivo di rifiuto del riconoscimento di una sentenza emessa in un altro Stato membro ai sensi, al tempo, dell'art. 27, n. 1, della Convenzione di Bruxelles del 1968 (v. ora l'art. 45, par. 1, lettera a) del regolamento UE n. 1215/2012, c.d. Bruxelles I-bis), affermando che tale motivo di rifiuto del riconoscimento di una sentenza straniera possa invocarsi solamente in casi di manifesta incompatibilità della decisione con un principio fondamentale dell'ordinamento dello Stato membro richiesto del riconoscimento, come il principio per il quale deve essere garantito il rispetto del diritto alla difesa, e che, in particolare, questioni attinenti alla competenza giurisdizionale del giudice che ha emesso la sentenza da riconoscere non possano rilevare al fin della valutazione della contrarietà della decisione del cui riconoscimento si tratta all'ordine pubblico. Si vedano in particolare i par. 35 ss. della motivazione.
-
Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 23 novembre 1999, cause riunite C-369/96 e C-376/96, Arblade e Leloup (a proposito delle norme di applicazione necessaria)
La sentenza della Corte di giustizia si sofferma, incidentalmente, sulle norme di applicazione necessaria, ovvero "leggi di polizia o sicurezza", traduzione letterale dell'espressione francese "lois de police et de surété" che identifica tale categoria di norme , delle quali dà una definizione, contenuta al par. 30 della motivazione, dove si legge:
"Quanto alla seconda questione sollevata in ciascuno dei due procedimenti, vertente sulla qualificazione, in diritto belga, delle disposizioni controverse come leggi di polizia e di sicurezza, occorre intendere tale espressione come riferita alle
norme nazionali la cui osservanza è stata reputata cruciale per la salvaguardia dell'organizzazione politica, sociale o economica dello Stato membro interessato, al punto da imporne il rispetto a chiunque si trovi nel territorio nazionale di tale
Stato membro o a qualunque rapporto giuridico localizzato nel suo territorio."
La definizione della categoria di norme in questione, riferita nel caso di specie alle norme belghe che disciplinavano la sicurezza dei lavoratori impiegati in cantieri operanti in Belgio ed applicabili anche nei confronti di imprese prestatrici di servizi che fossero stabilite in un altro Stato membro, appare in realtà mutuata dalla definizione che ne era stata data dalla dottrina internazionalprivatistica francese negli anni '60 dell'ultimo secolo, segnatamente dallo studioso francese di origine greca Phocion Francescakis (specialmente nello scritto "Quelques précisions sur les "lois d'application immédiate" et leurs rapports avec les règles de conflits de loi", apparso in Revue critique de droit international privé, 1966, pp. 1-18). La medesima definizione appare poi transitata nell'art. 9, par. 1, del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. "Roma I", v. il testo nella cartella "testi normativi di riferimento generale"), ai sensi del quale: "Le norme di applicazione necessaria sono disposizioni il cui rispetto è ritenuto cruciale da un paese per la salvaguardia dei suoi interessi pubblici, quali la sua organizzazione politica, sociale o economica, al punto da esigerne l’applicazione a tutte le situazioni che rientrino nel loro campo d’applicazione, qualunque sia la legge applicabile al contratto secondo il presente regolamento".
-
Corte di giustizia UE, sentenza 18 ottobre 2016, in causa C-135/15, Nikiforidis (a proposito delle norme di applicazione necessaria straniere)
Nella sentenza, la Corte di giustizia si sofferma sull'art. 9 del regolamento (CE) n. 593/2008 sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (c.d. Roma I), dedicato alle norme di applicazione necessaria), sottolineando l'esigenza di interpretare restrittivamente la categoria di norme in questione, in considerazione dell'effetto derogatorio che da esse deriva rispetto al normale operare delle norme di diritto internazionale privato contenute nel regolamento stesso. In particolare, la Corte ha chiarito che la norma non possa essere invocata al fine di attribuire rilievo a norme di applicazione necessaria che non appartengano né all'ordinamento giuridico del foro, né all'ordinamento nel quale il contratto in questione debba avere esecuzione, conformemente alla regola di cui all'art. 9, par. 3, del regolamento stesso, che fa riferimento all'applicazione di norme di applicazione necessaria straniere, non appartenenti né all'ordinamento giuridico del foro, né a quello la cui legge è applicabile al contratto (v. i par. 44 ss. della motivazione).
-
Corte di giustizia delle Comunità europee, sentenza 9 novembre 2000, in causa C-381/98, Ingmar GB Ltd c. Eaton Leonard Technologies Inc.
La sentenza della Corte di giustizia afferma il carattere internazionalmente imperativo, nei confronti delle leggi degli Stati terzi, delle disposizioni contenute nelle direttive europee di armonizzazione volte a garantire una protezione minima alle parti deboli di determinati rapporti, con specifico riferimento alla direttiva 86/653/CEE sul coordinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti il trattamento degli agenti commerciali indipendenti. In concreto, la Corte ha affermato che nella misura in cui l'attività dell'agente commerciale indipendente si sia svolta all'interno di uno Stato membro (nel caso di specie, il Regno Unito, al tempo paese membro) la scelta ad opera delle parti della legge di un paese terzo (nella specie, lo Stato della California, nel quale aveva sede la società preponente) non potrà pregiudicare l'applicazione delle disposizioni imperative contenute nella direttiva, ovvero nella legislazione nazionale adottata dallo Stato membro interessato in attuazione delle disposizioni contenute nella direttiva stessa (si vedano in particolare i paragrafi 20 s. della motivazione).
-
Corte di giustizia UE, sentenza 17 ottobre 2013, in causa C-184/12, Unamar
La sentenza sottolinea la centralità della scelta delle parti come criterio di individuazione della legge applicabile ai sensi, al tempo, della Convenzione di Roma del 1980 e, ora, del regolamento n. 593/2008 ("Roma I"), evidenziando l'esigenza di limitare per quanto possibile l'incidenza di disposizioni limitative della libertà di scelta, sia in termini di disposizioni imperative della legge del paese col quale il contratto, salva la scelta di legge, sia esclusivamente collegato (art. 3, par. 3), sia in termini di norme di applicazione necessaria del foro (art. 7, par. 2 della Convenzione di Roma, ora art. 9, par. 2, regolamento Roma I). (si vedano i paragrafi 29 ss. della motivazione)
-
Il diritto nella pandemia. Temi, problemi, domande, a cura di E. Calzolaio, M. Meccarelli, S. Pollastrelli, EUM - Edizioni Università di Macerata, 2020
Link alla pagina web relativa a un volume pubblicato come e-book in open access sul sito dell'EUM - Edizioni Università di Macerata (cliccare sul bottone "accedi al full text" che compare sulla pagina web sotto i nomi dei curatori del volume), che raccoglie gli atti di un seminario online sui problemi giuridici posti dalla pandemia da Covid 19 tenutosi nel maggio 2020. Si veda in particolare lo scritto del docente intitolato "Le disposizioni adottate per fronteggiare l’emergenza coronavirus come norme di applicazione necessaria", che figura alle pagine 235-256 del volume, nel quale si discute del carattere di applicazione necessaria espressamente conferito dal decreto-legge c.d. "Cura Italia", adottato nella prima fase dell'emergenza pandemica, ad alcune disposizioni contenute nel decreto stesso, volte a introdurre un regime di ristori a favore degli acquirenti di servizi di trasporto passeggeri e di pacchetti di viaggio colpiti dalle misure restrittive adottate per il contenimento della diffusione del virus, nell'ottica di un contemperamento con gli interessi degli operatori del settore.