Si raccolgono in questa cartella alcuni elementi della prassi relativa alla soggettività internazionale di enti diversi dagli Stati, quali le organizzazioni internazionali, la Santa Sede, l'Ordine di Malta, nonché alla discussa questione della soggettività internazionale dell'individuo. Vale la medesima avvertenza di cui alla cartella precedente in ordine alla fonte delle schede di sintesi inserite.
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Corte di cassazione, sent. 17 luglio 1987, n. 3932, Marcinkus et al.
La sentenza ribadisce il carattere di soggetto di diritto internazionale proprio della Santa Sede, quale ente centrale di governo della Chiesa cattolica, con il conseguente riconoscimento delle immunità giurisdizionali agli enti centrali della Chiesa stessa ed ai relativi organi o rappresentanti, con specifico riferimento allo I.O.R. e ai relativi funzionari.
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Corte di cassazione, sez. un., sent. 17 novembre 1989, n. 4909, Capitolo della Basilica di S. Giovanni in Laterano c. Zammerini
La sentenza, nel ribadire il carattere di soggetto di diritto internazionale della Santa Sede, nondimeno afferma che il connesso regime di immunità giurisdizionale non debba andare al di là di quello che è riconosciuto agli Stati stranieri, non potendo quindi operare in relazione a controversie relative a rapporti di lavoro inerenti a mansioni meramente ausiliarie e concernenti meri aspetti economici del rapporto.
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Corte di cassazione, sent. 21 maggio 2003, n. 22516, Tucci et al. (Radio Vaticana)
La sentenza, relativa alla controversia concernente le emissioni elettromagnetiche in territorio italiano provenienti dagli impianti della Radio Vaticana, nel ribadire la natura di soggetto di diritto internazionale della Santa Sede, nega per un verso la natura di ente centrale della Chiesa cattolica relativamente alla Radio Vaticana e, par altro verso, afferma che il riconoscimento delle immunità giurisdizionali dovute alla Santa Sede non possa comportare una rinuncia all'esercizio della giurisdizione dello Stato sul proprio territorio.
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Tribunale cardinalizio della Santa Sede, sent. 24 gennaio 1953, concernente l'Ordine di Malta
La sentenza si sofferma sulla natura giuridica del Sovrano Militare Ordine di Malta (SMOM), affermando che le prerogative sovrane di cui questo gode non possano considerarsi pienamente corrispondenti a quelle di uno Stato, dovendo piuttosto essere riconosciuta all'Ordine una sovranità di carattere funzionale, in quanto diretta ad assicurare le finalità che esso persegue.
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Corte di cassazione, sez. un., sent. 18 marzo 1992, n. 3360, ACISMOM c. Alba et al.
La sentenza, nel confermare la precedente giurisprudenza della Cassazione italiana nel senso di riconoscere la soggettività internazionale dell'Ordine di Malta, nondimeno afferma che le connesse immunità giurisdizionali non debbano andare al di là di quelle correntemente riconosciute agli Stati stranieri, negando in particolare l'immunità dell'Ordine in relazione alle controversie di lavoro introdotte da dipendenti delle strutture sanitarie che l'Ordine gestisce in convenzione con lo Stato italiano, in quanto inerenti ad attività sottoposta al potere di quest'ultimo.
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Progetto di articoli sulla responsabilità internazionale delle organizzazioni internazionali (2011)
Il progetto di articoli, non tradottosi in una convenzione internazionale vincolante, costituisce, sul modello del parallelo progetto di articoli sulla responsabilità internazionale degli Stati (v. nella cartella relativa ai testi normativi di riferimento generale), un tentativo di codificazione, prodotto dell'opera della Commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite, delle regole consuetudinarie in materia di responsabilità internazionale delle organizzazioni internazionali. Particolare rilevanza rivestono, ai fini dell'inquadramento delle organizzazioni internazionali nell'ambito dei soggetti del diritto internazionale, le definizioni contenute nell'art. 2 del progetto.
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Corte internazionale di giustizia, parere 11 aprile 1949, Riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite
Il parere, emesso dalla Corte internazionale di giustizia su richiesta dell'Assemblea generale e riguardante la questione se l'Organizzazione delle Nazioni Unite fosse legittimata a proporre un reclamo internazionale contro lo Stato ritenuto responsabile per l'uccisione del conte Bernadotte inviato a Gerusalemme in qualità di mediatore per conto dell'Organizzazione, si sofferma sulla questione della soggettività internazionale dell'Organizzazione, quale presupposto essenziale della legittimazione a proporre il reclamo. La Corte desume la soggettività internazionale dell'ONU tanto dai poteri che le sono conferiti dalla Carta, quanto dai fini per i quali tali poteri le sono stati conferiti, ritenendo confermata la soggettività internazionale dell'organizzazione particolarmente dal suo potere di concludere accordi internazionali con gli Stati membri, ciò che comprova la sua titolarità di una soggettività internazionale distinta da quella dei Membri stessi.
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Corte internazionale di giustizia, parere 20 dicembre 1980, Interpretazione dell'accordo del 25 marzo 1951 tra l'Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) e l'Egitto
Il parere, che si richiama al precedente reso nel 1949 con riferimento alla questione della riparazione dei danni subiti al servizio delle Nazioni Unite, si sofferma sulla soggettività internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e in particolare sulle prerogative che da tale soggettività internazionale discendono, con particolare riferimento al potere di scegliere liberamente la propria sede e decidere in merito all'ubicazione dei propri uffici regionali. Al tempo stesso la Corte afferma che la soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali le pone in una condizione di soggezione a tutti gli obblighi posti dalle norme del diritto internazionale, tanto generale, con riferimento alle norme consuetudinarie, quanto particolare, con riferimento ai rispettivi trattati ovvero atti istitutivi e ad ogni altro accordo internazionale del quale siano parti.
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Corte internazionale di giustizia, parere 8 luglio 1996, Liceità della minaccia o dell'impiego di armi nucleari (su richiesta dell'OMS)
Il parere, emanato nella stessa data del parere parallelo sulla medesima questione richiesto dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite (v. nella cartella relativa all'elemento oggettivo dell'illecito internazionale e alle cause di esclusione dell'antigiuridicità) , si sofferma sui presupposti della ricevibilità di una richiesta di parere che provenga, anziché dall'Assemblea generale o dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, che, ai sensi dell'art. 96, par. 1 della Carta ONU, possono richiedere il parere della CIG su qualsiasi questione di diritto internazionale, da altri organi dell'Organizzazione ovvero da istituti specializzati (come, nella specie, l'Organizzazione mondiale della sanità) che siano a ciò autorizzati dall'Assemblea generale. In quest'ultimo caso, l'art. 96, par. 2 della Carta prevede che la richiesta di parere possa riguardare solamente questioni giuridiche che sorgano nell'ambito di attività dello specifico organo o istituto specializzato richiedente, requisito che, nel caso di specie, la Corte internazionale di giustizia ha ritenuto non soddisfatto.
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Corte di cassazione (sez. un.), sent. 26 febbraio 1931, Istituto internazionale d'agricoltura c. Profili
La sentenza della Cassazione italiana riconosce la soggettività internazionale dell'Istituto internazionale d'agricoltura, antesignano dell'odierna FAO (Food and Agriculture Organization, istituto specializzato delle Nazioni Unite), identificandolo come costituente una forma evoluta di unione internazionale amministrativa, dotata, a differenza del modello primigenio di unioni di Stati, di un proprio autonomo centro di imputazione di interessi e di una propria organizzazione, chiusa rispetto all'ingerenza degli Stati membri. In conseguenza, la Cassazione italiana ha riconosciuto all'Istituto internazionale d'agricoltura l'immunità dalla giurisdizione italiana, giustificata dall'esigenza di evitare ingerenze da parte di organi dello Stato sulle modalità di organizzazione interna dell'ente nel perseguimento dei suoi fini istituzionali.
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Corte di cassazione (sez. un.), 8 giugno 1994, n. 5565, Nacci c. Istituto di Bari del Centre international de hautes études agronomiques méditerranéennes
La sentenza dalla Cassazione italiana, sulla linea della precedente del 1931 relativa all'Istituto internazionale d'agricoltura (v. in questa stessa cartella), riconosce la natura di organizzazione internazionale intergovernativa propria del Centro internazionale chiamato in giudizio avanti ai giudici italiani da un suo funzionario, affermandone l'immunità dalla giurisdizione italiana per quanto riguarda l'organizzazione interna dei propri uffici. La sentenza affronta altresì il problema del contemperamento del rispetto della soggettività internazionale delle organizzazioni internazionali che ne siano munite con il diritto alla tutela giurisdizionale, riconosciuto, tra l'altro, dall'art. 24 della Costituzione italiana, affermando che tale problema può essere superato nella misura in cui l'organizzazione appresti suoi propri meccanismi di tutela dei diritti, ad esempio attraverso un tribunale amministrativo interno competente a conoscere delle controversie relative ai rapporti con i funzionari ed agenti dell'organizzazione.
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House of Lords, sent. 26 ottobre 1989, Consiglio internazionale dello Stagno
La sentenza si sofferma sulla posizione degli Stati non membri di un'organizzazione internazionale nei confronti di quest'ultima, affermando che anche nel caso in cui uno Stato non membro ritenesse difettare nell'organizzazione i requisiti di un'autonoma soggettività internazionale, nondimeno sarebbe tenuto a riconoscerle il trattamento dovuto ad una persona giuridica straniera.
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House of Lords, sent. 21 febbraio 1991, Fondo monetario arabo
La sentenza si sofferma sulla posizione degli Stati non membri di un'organizzazione internazionale per quanto attiene al trattamento dovuto a quest'ultima, adottando una posizione simile a quella accolta nella sentenza del 1989 relativa al Consiglio internazionale dello stagno (v.)
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Convenzione di Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari
V. in particolare, a proposito della soggettività internazionale degli individui, l'art. 36, par. 1, relativo all'obbligo di informare, a domanda dell'individuo che sia stato arrestato o che si trovi in stato di detenzione, le autorità consolari del paese di cui l'individuo è cittadino, oggetto della sentenza della Corte internazionale di giustizia relativa al caso La Grand del 2001.
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Corte internazionale di giustizia, sent. 27 giugno 2001, Germania c. Stati Uniti, caso La Grand
La sentenza si sofferma, per quanto rileva in relazione alla soggettività internazionale degli individui, sulla portata della disposizione dell'art. 36, par. 1, della Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 24 aprile 1963, la quale prevede per le autorità dello Stato territoriale l'obbligo di informare, su richiesta dell'individuo che sia stato arrestato o che altrimenti si trovi in stato di detenzione, le autorità consolari dello Stato di cui è cittadino. Essendo tale obbligo finalizzato a garantire all'individuo che sia arrestato o sottoposto a detenzione in un paese straniero la possibilità di munirsi di un'adeguata difesa in giudizio, la norma è stata ritenuta idonea a conferire all'individuo un diritto soggettivo.
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Art. 7 comune alle quattro Convenzioni di Ginevra del 1949 di diritto internazionale umanitario
Commentario del 2016 all'articolo 7 comune alle quattro convenzioni (art. 8 nella quarta convenzione), dal sito del Comitato internazionale della Croce rossa www.icrc.org. La regola afferma l'irrinunciabilità dei diritti riconosciuti dalle convenzioni in questione alle vittime dei conflitti armati.
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Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950)
Si vedano, in particolare, gli articoli 34 ss. della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma, 4 novembre 1950), relativi ai ricorsi individuali innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo.
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Corte europea dei diritti umani, dec. 2 maggio 2007, Behrami c. Francia, Saramati c. Francia, Germania e Norvegia
La decisione della Corte europea dei diritti dell'uomo affronta la questione dei limiti dell'ambito di applicazione del sistema di protezione dei diritti fondamentali dell'individuo creato con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la quale in base al suo articolo 1 si applica unicamente in relazione agli individui che si trovino sotto il controllo effettivo ("juridisdiction" (nel testo inglese)/"juridiction" (nel testo francese)) di uno Stato parte della Convenzione stessa. La questione si poneva, nella specie, in relazione a violazioni dei diritti tutelati avvenute nel territorio del Kosovo nel corso degli interventi dei contingenti KFOR, vale a dire della forza multinazionale istituita con la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite n. 1244/1999. La Corte europea è giunta alla conclusione che, dato che il territorio kosovaro all'epoca dei fatti era sotto il controllo effettivo della UNMIK (United Nations Mission in Kosovo), alla quale il Consiglio di sicurezza con la medesima risoluzione aveva affidato l'amministrazione provvisoria del Kosovo, gli individui i cui diritti avevano subito le violazioni lamentate non potevano essere considerati trovarsi sotto il controllo effettivo di alcuno degli Stati contraenti della Convenzione.
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Tribunale penale internazionale (Norimberga), sent. 1° ottobre 1946
La sentenza costituisce una pietra miliare dello sviluppo del diritto penale internazionale, affermando la coesistenza della responsabilità internazionale degli Stati con la responsabilità penale individuale degli individui che, agendo in qualità di organi degli Stati, si siano resi colpevoli di crimini internazionali, con ciò affermando che il diritto internazionale può giungere ad imporre doveri e responsabilità agli individui.
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Tribunale penale internazionale per i crimini commessi nell'ex-Jugoslavia, sent. 7 maggio 1997, Tadic
La sentenza riafferma la regola enunciata dal Tribunale penale internazionale di Norimberga (v.), ribadendo che un individuo può essere ritenuto responsabile e quindi punito per le violazioni del diritto internazionale umanitario.
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Corte costituzionale federale tedesca (Bundesverfassungsgericht), ordinanza 13 agosto 2013, caso del bombardamento del ponte di Varvarin
L'ordinanza della Corte costituzionale federale tedesca, pronunciata relativamente ad azioni risarcitorie promosse nei confronti della Germania dai parenti delle vittime civili di un bombardamento occorso durante l'intervento N.A.T.O. in Kosovo, conferma quanto affermato dal Bundesgerichtshof (Corte suprema federale) in una precedente pronuncia del 2 novembre 2006 con riferimento ai diritti dei singoli individui conseguenti alla commissione di violazioni del diritto internazionale umanitario, affermando che, per quanto le norme di questo tipo siano poste a tutela dei diritti degli individui, la loro attuazione sia rimessa nondimeno agli Stati che le hanno poste, dovendosi conseguentemente negare un autonomo diritto degli individui a farne valere la violazione nei confronti degli Stati esteri individuati come responsabili al fine di ottenere un risarcimento dei danni sofferti.
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Convenzione di Washington del 1965 istitutiva dell'International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID)
La Convenzione di Washington istituisce un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia di investimenti di carattere arbitrale, che può essere attivato da investitori privati stranieri nei confronti dello Stato territoriale. Le sentenze arbitrali emesse in base alle norme della convenzione sono automaticamente riconosciute ed immediatamente esecutive negli Stati contraenti, in base agli obblighi da questi assunti con la partecipazione alla convenzione (art. 54).
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Linee guida OCSE sulle imprese multinazionali - OECD Guidelines on Multi-National Enterprises (MNEs)
Le linee quida sulle imprese multinazionali adottate dall'OCSE (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico - OECD nell'acronimo inglese per Organization for Economic Cooperation and Development), adottate nel 1976 e più volte riviste, da ultimo nel 2011, costituiscono uno strumento di soft law, vale a dire, di carattere non vincolante, bensì meramente propositivo, che individuano degli standards di condotta appropriata per tali imprese, sovente ritenute responsabili di attività di sfruttamento delle risorse, materiali e sovente anche umane, dei paesi in via di sviluppo nei quali svolgono le proprie attività a mezzo, tendenzialmente, di società locali controllate da una società madre normalmente avente sede in una paese sviluppato, traendo profitto dalla presenza nei paesi nei quali operano tramite le loro controllate di normative più lassiste e meno protettive dei diritti dei lavoratori e dell'ambiente rispetto a quelle vigenti nel paese in cui ha sede la società madre.
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Corte suprema degli Stati Uniti, sentenza 17 aprile 2013, Kiobel v. Royal Dutch Petroleum Co.
La sentenza costituisce un caso emblematico di invocazione dell'Alien Tort Statute, disposizione del diritto federale statunitense (28 U. S. C. §1350) che consente a un cittadino straniero di intentare davanti ai giudici federali un'azione civile per responsabilità da fatto illecito per violazioni del diritto internazionale generale o di un trattato in vigore per gli Stati Uniti (“[t]he district courts shall have original jurisdiction of any civil action by an alien for a tort only, committed in violation of the law of nations or a treaty of the United States.”), nei confronti di una società multinazionale, alla quale venivano imputate gravi violazioni dei diritti dei cittadini dei paesi africani nei quali la multinazionale, avvalendosi di proprie controllate locali, svolgeva attività di estrazione petrolifera. La Corte suprema ha negato che l'Alien Tort Statute potesse giustificare un'estensione extraterritoriale della giurisdizione federale, in assenza di elementi sufficienti di contatto tra la controversia e il territorio degli Stati Uniti.
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United Kingdom Supreme Court, 12 febbraio 2021, Okpabi v. Royal Dutch Shell
Sentenza della Corte suprema del Regno Unito relativa al caso Shell, nel quale una pluralità di attori, cittadini nigeriani ed associazioni, agivano nei confronti della multinazionale petrolifera Shell per i danni all'ambiente causati dalle attività estrattive di una controllata nigeriana della Shell, sulla base del duty of care che la società madre, domiciliata nel Regno Unito aveva nei loro confronti, dovere il quale si concretizzava nella predisposizione di adeguati strumenti di indirizzo e di controllo delle attività della società controllata locale.
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Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2021 sulla dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese
La risoluzione del Parlamento europeo contiene al suo interno una raccomandazione (atti di impulso non vincolanti) rivolta alla Commissione europea, volta a invitare quest'ultima a presentare una proposta di direttiva sulla dovuta diligenza e la responsabilità delle imprese (p. 17 ss. del documento), destinata ad applicarsi anche nei confronti delle società multinazionali che abbiano la propria sede in uno Stato membro dell'Unione europea, ponendo in capo ad esse dei doveri di diligenza e delle conseguenti responsabilità destinati ad estendersi anche alle attività delle loro controllate aventi sede in paesi extraeuropei, come nel caso Shell sopra riportato. Nella proposta di risoluzione che era stata elaborata dalla Commissione giuridica del Parlamento europeo in data 11 settembre 2020, erano contenute due proposte di raccomandazione parallele, volte ed invitare la Commissione europea a presentare parallelamente due proposte di regolamento, volte a modificare, rispettivamente, il regolamento (UE) n. 1215/2012 (c.d. Bruxelles I-bis), introducendo un foro speciale per le azioni di responsabilità intentate nei confronti di società multinazionali aventi sede in uno Stato membro per la condotta delle loro controllate operanti in paesi terzi, e il regolamento (CE) n. 864/2007 (c.d. Roma II), introducendo una disposizione speciale relativa all'individuazione della legge applicabile alla responsabilità in questione.